1° ottobre 1999: entrata in vigore della legge sull'asilo e delle nuove ordinanze sull'asilo
Comunicati, DFGP, 11.08.1999
Il Consiglio federale ha licenziato oggi diverse ordinanze relative al settore dell'asilo e degli stranieri. Si tratta degli atti legislativi seguenti:
L'OAsi 1 concreta le disposizioni legali in merito a procedura d'asilo di prima istanza, posizione del richiedente l'asilo e allontanamento, concessione dell'asilo, statuto del rifugiato, fine dell'asilo nonché concessione della protezione provvisoria a persone bisognose di protezione.
Nell'OAsi 2 figurano le disposizioni legali concernenti gli assegni per i figli, l'obbligo di rimborso e di garanzia, i sussidi federali per le spese assistenziali, amministrative e di sostegno, il finanziamento di alloggi collettivi, altri sussidi federali, spese per l'entrata e la partenza, l'aiuto al rimpatrio e al reinserimento nonché i contributi alle istituzioni di soccorso.
L'OAsi 3 regola il diritti d'accesso per i sistemi d'informazione seguenti:
sistema automatizzato di registrazione delle persone (AUPER); sistema d'informazione e documentazione sull'asilo (IDA), amministrazione delle pratiche prestiti; amministrazione delle pratiche documenti di viaggio; documentazione giudiziaria Turchia; amministrazione delle pratiche costi assistenziali; amministrazione delle pratiche aiuto all'esecuzione nonché banca di dati casi medici.
La nuova ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di persone straniere riprende fondamentalmente le disposizioni della vigente ordinanza concernente l'ammissione provvisoria degli stranieri e regola inoltre l'aiuto all'esecuzione.
Decisione: non si tiene conto di tale proposta poiché non è stato possibile attuare nella pratica la regolamentazione finora vigente.
I pareri in merito all'articolo 33 OAsi 1 - caso di rigore personale grave - erano assai divergenti. Mentre la maggior parte dei Cantoni chiedeva un ulteriore inasprimento della disposizione, affinché la legge non avesse le caratteristiche di una legislazione sull'immigrazione, le istituzioni di soccorso e le organizzazioni ecclesiastiche criticavano la norma, perché troppo dettagliata e restrittiva.
Decisione: si mantiene la soluzione proposta, poiché rappresenta una via di mezzo appropriata. Si accoglie la proposta dei Cantoni di tener conto, nell'ambito dell'esame del comportamento generale del richiedente l'asilo, anche di quello degli altri membri della famiglia, soprattutto degli adolescenti.
Contestato fu l'articolo 21 OAsi 2, aliquota forfettaria di sostegno. La critica verteva sull'importo dell'aliquota forfettaria di sostegno per tutte le persone soggiacenti al settore dell'asilo. Il sistema dell'importo forfettario è per contro rimasto incontestato. Tutte le cerchie hanno respinto sia la diminuzione da 18.48 franchi a 14 franchi dell'aliquota forfettaria di sostegno a favore di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione senza permesso di dimora sia la fissazione a 20 franchi dell'importo forfettario per rifugiati e persone bisognose di protezione con permesso di dimora. Sulla scorta dei risultati occorre presumere che una somma forfettaria dell'ammontare di 14 franchi - per l'assistenza di richiedenti l'asilo - non sarebbe più atta a coprire le spese. Inoltre, per motivi di trasparenza dei costi, tale importo forfettario non deve servire a cofinanziare strutture giornaliere e programmi occupazionali.
Decisione: in primo luogo l'aliquota forfettaria di sostegno per richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione senza permesso di dimora è fissata a 16 franchi. In secondo luogo, i Cantoni hanno ora la possibilità in luogo e vece delle domande per contributi a favore di programmi occupazionali di pubblica utilità, di concordare in senso lato, a partire dal 1° gennaio 2001, con la Confederazione convenzioni di prestazione in merito a programmi occupazionali e di formazione e di riceve come indennizzo al massimo 1 franchi per richiedente l'asilo indigente o persona indigente bisognosa di protezione e senza permesso di dimora. L'importo forfettario di 20 franchi per rifugiati e persone bisognose di protezione con permesso di dimora non subisce un aumento, poiché il Consiglio federale lo ritiene sufficiente a coprire le spese.
Anche gli articoli 26-28 OAsi 2 - spese sanitarie - non hanno riscontrato unanimi consensi. 13 Cantoni, alcune istituzioni di soccorso e organizzazioni hanno respinto il sistema di somme forfettarie, 17 Cantoni e tutte le istituzioni di soccorso hanno chiesto che venga istituito una cassa malati unica per tutte le categorie di persone soggiacenti al settore dell'asilo.
Decisione: si mantiene il sistema di somme forfettarie. Si rinuncia alla creazione di una casa unica della Confederazione poiché sposterebbe di fatto la competenza nel settore sanitario dai Cantoni alla Confederazione.
Giusta l'articolo 24 OAsi 2 - somma forfettaria per le spese di collocamento - circa la metà dei Cantoni e tutte le istituzioni di soccorso sono a favore del principio del rimborso forfettario delle spese di collocamento per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione senza permesso di dimora, mentre sono contrari alle condizioni quadro previste per il calcolo dell'ammontare degli importi forfettari. Il progetto d'ordinanza parte dal presupposto che occorre versare un solo importo forfettario unico sia per il collocamento individuale sia per quello collettivo. Nell'ambito del calcolo dell'importo forfettario si è partiti dal presupposto che il 40% delle persone soggiacenti al settore dell'asilo venisse collocato in alloggi collettivi e il 60% in alloggi individuali. Una parte delle cerchie consultate contestò questo rapporto.
Decisione: si mantiene il sistema di importo forfettario unico. Si tiene conto della proposta dei Cantoni, in quanto il rapporto 40% per 60% non sarà tale già al momento dell'entrata in vigore dell'ordinanza; una regolamentazione transitoria prevede un adeguamento graduale a tale rapporto entro tre anni.
Berna, 11 agosto 1999
- Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1) totalmente riveduta
- Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2) totalmente riveduta
- Ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (nuova) Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di persone straniere (nuova)
- Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio alle persone straniere (totalmente riveduta)
- Ordinanza sull'assicurazione malattie (modifica in ragione dell'introduzione del nuovo statuto di protezione provvisoria).
L'OAsi 1 concreta le disposizioni legali in merito a procedura d'asilo di prima istanza, posizione del richiedente l'asilo e allontanamento, concessione dell'asilo, statuto del rifugiato, fine dell'asilo nonché concessione della protezione provvisoria a persone bisognose di protezione.
Nell'OAsi 2 figurano le disposizioni legali concernenti gli assegni per i figli, l'obbligo di rimborso e di garanzia, i sussidi federali per le spese assistenziali, amministrative e di sostegno, il finanziamento di alloggi collettivi, altri sussidi federali, spese per l'entrata e la partenza, l'aiuto al rimpatrio e al reinserimento nonché i contributi alle istituzioni di soccorso.
L'OAsi 3 regola il diritti d'accesso per i sistemi d'informazione seguenti:
sistema automatizzato di registrazione delle persone (AUPER); sistema d'informazione e documentazione sull'asilo (IDA), amministrazione delle pratiche prestiti; amministrazione delle pratiche documenti di viaggio; documentazione giudiziaria Turchia; amministrazione delle pratiche costi assistenziali; amministrazione delle pratiche aiuto all'esecuzione nonché banca di dati casi medici.
La nuova ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di persone straniere riprende fondamentalmente le disposizioni della vigente ordinanza concernente l'ammissione provvisoria degli stranieri e regola inoltre l'aiuto all'esecuzione.
I punti centrali
Secondo l'articolo 31 OAsi 1 - allontanamento preventivo verso uno Stato terzo - non occorre più provare al richiedente l'asilo (come era il caso sinora) che quest'ultimo ha soggiornato per un determinato periodo di tempo (secondo la prassi della Commissione di ricorso in materia d'asilo oltre 20 giorni) in uno Stato terzo. Il richiedente l'asilo deve piuttosto rendere verosimile di essere giunto senza indugio in Svizzera. Istituzioni di soccorso e organizzazioni ecclesiastiche chiedevano il mantenimento dell'attuale sistema.Decisione: non si tiene conto di tale proposta poiché non è stato possibile attuare nella pratica la regolamentazione finora vigente.
I pareri in merito all'articolo 33 OAsi 1 - caso di rigore personale grave - erano assai divergenti. Mentre la maggior parte dei Cantoni chiedeva un ulteriore inasprimento della disposizione, affinché la legge non avesse le caratteristiche di una legislazione sull'immigrazione, le istituzioni di soccorso e le organizzazioni ecclesiastiche criticavano la norma, perché troppo dettagliata e restrittiva.
Decisione: si mantiene la soluzione proposta, poiché rappresenta una via di mezzo appropriata. Si accoglie la proposta dei Cantoni di tener conto, nell'ambito dell'esame del comportamento generale del richiedente l'asilo, anche di quello degli altri membri della famiglia, soprattutto degli adolescenti.
Contestato fu l'articolo 21 OAsi 2, aliquota forfettaria di sostegno. La critica verteva sull'importo dell'aliquota forfettaria di sostegno per tutte le persone soggiacenti al settore dell'asilo. Il sistema dell'importo forfettario è per contro rimasto incontestato. Tutte le cerchie hanno respinto sia la diminuzione da 18.48 franchi a 14 franchi dell'aliquota forfettaria di sostegno a favore di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione senza permesso di dimora sia la fissazione a 20 franchi dell'importo forfettario per rifugiati e persone bisognose di protezione con permesso di dimora. Sulla scorta dei risultati occorre presumere che una somma forfettaria dell'ammontare di 14 franchi - per l'assistenza di richiedenti l'asilo - non sarebbe più atta a coprire le spese. Inoltre, per motivi di trasparenza dei costi, tale importo forfettario non deve servire a cofinanziare strutture giornaliere e programmi occupazionali.
Decisione: in primo luogo l'aliquota forfettaria di sostegno per richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione senza permesso di dimora è fissata a 16 franchi. In secondo luogo, i Cantoni hanno ora la possibilità in luogo e vece delle domande per contributi a favore di programmi occupazionali di pubblica utilità, di concordare in senso lato, a partire dal 1° gennaio 2001, con la Confederazione convenzioni di prestazione in merito a programmi occupazionali e di formazione e di riceve come indennizzo al massimo 1 franchi per richiedente l'asilo indigente o persona indigente bisognosa di protezione e senza permesso di dimora. L'importo forfettario di 20 franchi per rifugiati e persone bisognose di protezione con permesso di dimora non subisce un aumento, poiché il Consiglio federale lo ritiene sufficiente a coprire le spese.
Anche gli articoli 26-28 OAsi 2 - spese sanitarie - non hanno riscontrato unanimi consensi. 13 Cantoni, alcune istituzioni di soccorso e organizzazioni hanno respinto il sistema di somme forfettarie, 17 Cantoni e tutte le istituzioni di soccorso hanno chiesto che venga istituito una cassa malati unica per tutte le categorie di persone soggiacenti al settore dell'asilo.
Decisione: si mantiene il sistema di somme forfettarie. Si rinuncia alla creazione di una casa unica della Confederazione poiché sposterebbe di fatto la competenza nel settore sanitario dai Cantoni alla Confederazione.
Giusta l'articolo 24 OAsi 2 - somma forfettaria per le spese di collocamento - circa la metà dei Cantoni e tutte le istituzioni di soccorso sono a favore del principio del rimborso forfettario delle spese di collocamento per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione senza permesso di dimora, mentre sono contrari alle condizioni quadro previste per il calcolo dell'ammontare degli importi forfettari. Il progetto d'ordinanza parte dal presupposto che occorre versare un solo importo forfettario unico sia per il collocamento individuale sia per quello collettivo. Nell'ambito del calcolo dell'importo forfettario si è partiti dal presupposto che il 40% delle persone soggiacenti al settore dell'asilo venisse collocato in alloggi collettivi e il 60% in alloggi individuali. Una parte delle cerchie consultate contestò questo rapporto.
Decisione: si mantiene il sistema di importo forfettario unico. Si tiene conto della proposta dei Cantoni, in quanto il rapporto 40% per 60% non sarà tale già al momento dell'entrata in vigore dell'ordinanza; una regolamentazione transitoria prevede un adeguamento graduale a tale rapporto entro tre anni.
Berna, 11 agosto 1999
