Divieto di lavoro di un anno per richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente
Comunicati, DFGP, 25.08.1999
Il Consiglio federale ha deciso mercoledì di introdurre, il 1° settembre 1999, un divieto di lavoro a durata determinata, valido fino al 31 agosto 2000, per richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente. Tale decisione è da situare sullo sfondo del numero straordinariamente elevato di stranieri che si trovano nel nostro Paese nell'ambito dell'asilo. I nuovi arrivi sono attualmente in diminuzione, ma il numero di richiedenti l'asilo in Svizzera continua ad aumentare.
La maggior parte dei rifugiati provenienti dal Kosovo, giunti in Svizzera nel corso degli ultimi mesi, sottostanno al divieto di lavoro ordinario di tre a sei mesi oppure non hanno ancora trovato un posto di lavoro. Il Consiglio federale motiva inoltre la sua decisione con il possibile aumento, nel corso del prossimo autunno, del numero delle entrate di richiedenti l'asilo.
Il settore dell'asilo subirà nei prossimi mesi una forte pressione, del tutto straordinaria, causata direttamente dalla guerra nel Kosovo. Il Consiglio federale ritiene quindi opportuna una misura urgente volta, secondo il desiderio della maggior parte dei Governi cantonali, a rivolgere un segnale dissuasivo non già alle persone perseguitate e bisognose di protezione, bensì a coloro che intendessero immigrare per motivi di lavoro adottando la via dell'asilo.
Numerosi altri Stati, anche in Europa, conoscono già un divieto di lavoro, ad esempio in Francia, Italia, Paesi Bassi e Svezia.
Parallelamente, la legge sull'asilo dovrà essere completata, mediante una revisione di legge, con l'aggiunta di una norma generale che disciplini la questione della competenza. Secondo tale norma generale, il Consiglio federale dovrà, in situazioni particolari, ottenere la competenza di poter prorogare per un periodo determinato i divieti di lavoro a durata determinata, già previsti in parte dalla legge, nei confronti di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione.
Berna, 25 agosto 1999
La maggior parte dei rifugiati provenienti dal Kosovo, giunti in Svizzera nel corso degli ultimi mesi, sottostanno al divieto di lavoro ordinario di tre a sei mesi oppure non hanno ancora trovato un posto di lavoro. Il Consiglio federale motiva inoltre la sua decisione con il possibile aumento, nel corso del prossimo autunno, del numero delle entrate di richiedenti l'asilo.
Governi cantonali in maggioranza per un divieto di lavoro a durata determinata
Nell'estate scorsa è stata condotta presso i Cantoni una procedura di consultazione. 19 Cantoni approvano il divieto di lavoro della durata di un anno per i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente. Essi valutano la situazione nel settore dell'asilo e sul mercato del lavoro in maniera analoga al Consiglio federale.Il settore dell'asilo subirà nei prossimi mesi una forte pressione, del tutto straordinaria, causata direttamente dalla guerra nel Kosovo. Il Consiglio federale ritiene quindi opportuna una misura urgente volta, secondo il desiderio della maggior parte dei Governi cantonali, a rivolgere un segnale dissuasivo non già alle persone perseguitate e bisognose di protezione, bensì a coloro che intendessero immigrare per motivi di lavoro adottando la via dell'asilo.
Numerosi altri Stati, anche in Europa, conoscono già un divieto di lavoro, ad esempio in Francia, Italia, Paesi Bassi e Svezia.
Delega della competenza al Consiglio federale
Il divieto di lavoro della durata di un anno si basa sull'articolo 9 della legge sull'asilo. La legge sull'asilo vigente e la nuova legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (art. 55) prevedono espressamente simili provvedimenti in situazioni d'emergenza. In tali circostanze, la disposizione offre la possibilità al Consiglio federale di disciplinare in modo restrittivo, in deroga alla legge vigente, lo statuto dei rifugiati.Parallelamente, la legge sull'asilo dovrà essere completata, mediante una revisione di legge, con l'aggiunta di una norma generale che disciplini la questione della competenza. Secondo tale norma generale, il Consiglio federale dovrà, in situazioni particolari, ottenere la competenza di poter prorogare per un periodo determinato i divieti di lavoro a durata determinata, già previsti in parte dalla legge, nei confronti di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione.
Berna, 25 agosto 1999
