Comunicazione di decisioni penali cantonali: nuova ordinanza

Comunicati, DFGP, 01.12.1999

Mercoledì, il Consiglio federale ha decretato che le decisioni cantonali emanate in determinati ambiti del diritto penale potranno d'ora in avanti essere comunicate, in ampia misura, direttamente agli uffici federali interessati. Tale provvedimento, che permetterà in particolare di evitare all'amministrazione un carico di lavoro superfluo e di guadagnare tempo in caso di ricorso, è previsto dalla nuova ordinanza sulla comunicazione.

In virtù della legge federale sulla procedura penale, il Consiglio federale può prescrivere, per un periodo determinato, che gli siano trasmesse in edizione completa le sentenze, le decisioni amministrative e le dichiarazioni di non doversi procedere emesse in materia di diritto penale. Tale obbligo di comunicazione è il fondamento grazie al quale il Ministero pubblico della Confederazione è abilitato a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali. L'obbligo sunnominato è disciplinato da un'ordinanza, la quale è adeguata con cadenza quinquennale all'evoluzione del diritto federale e alle esigenze della pratica. L'ordinanza attuale scadrà il 31 dicembre 1999. Una nuova ordinanza è stata dunque licenziata dal Consiglio federale per il periodo dal 2000 al 2004.

Se varie comunicazioni sono state soppresse o modificate, altre sono state introdotte ex novo: si tratta in particolare di quelle relative alle leggi sull'asilo, le armi e la protezione della natura e del paesaggio e quelle inerenti agli articoli 111 e seguenti del Codice penale (reati contro la vita e l'integrità della persona, se attengono ai trasporti pubblici).

Berna, 1° dicembre 1999

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