Azione umanitaria 2000: il Consiglio federale regola le pendenze relative all'asilo e agli stranieri
Comunicati, DFGP, 01.03.2000
Mercoledì il Consiglio federale ha deciso di ammettere provvisoriamente diversi gruppi di persone del settore dell'asilo e degli stranieri che sono entrate in Svizzera prima del 31 dicembre 1992. Il lungo soggiorno non dev'essere riconducibile a un comportamento abusivo degli interessati e questi ultimi si devono essere integrati in Svizzera. Questa regolamentazione, designata "Azione umanitaria 2000", interessa all'incirca 13 000 persone - in primo luogo cittadini dello Sri Lanka - per le quali la situazione nel Paese d'origine o il fatto che le autorità svizzere hanno differito l'esame delle loro domande a favore di altre priorità è stata la causa della loro lunga permanenza in Svizzera.
Il Consiglio federale ritiene che le persone residenti in Svizzera da molti anni debbano finalmente avere la certezza sulla loro permanenza in Svizzera. La legge sull'asilo prevede nei casi di rigore che l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) accordi l'ammissione provvisoria. Avendo superato la situazione straordinaria venuta a crearsi nel settore dell'asilo in seguito ai conflitti nella Bosnia Erzegovina e nel Kosovo, le autorità d'asilo possono ora, grazie al sensibile calo delle domande d'asilo, liquidare sistematicamente i casi pendenti. In tale contesto il Consiglio federale è del parere che persone con diversi statuti giuridici, le quali di fatto si trovano nella medesima situazione, abbiano il diritto a un equo trattamento.
Cerchia interessata
Le seguenti categorie di persone entrate in Svizzera prima della fine del 1992 e che soddisfanno i criteri validi per i casi di rigori possono beneficiare dell'ammissione provvisoria su istanza del Cantone di domicilio:
- 5294 persone con domanda d'asilo pendente in prima istanza;
- 944 persone con ricorso pendente presso la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA);
- 6500 persone la cui domanda d'asilo è stata respinta con decisione cresciuta in giudicato, ma il cui allontanamento non è stato eseguito;
- 100-200 ex stagionali e dimoranti di breve durata provenienti dalla ex Jugoslavia, che dopo l'abrogazione del permesso di dimora hanno presentato domanda d'asilo prima del 30.4.1996 in seguito al conflitto in Bosnia;
- 100-200 persone che hanno ritirato la domanda d'asilo in vista del rilascio di un permesso fondato su un caso di rigore da parte dei Cantoni e che successivamente hanno perso detto permesso in seguito alla dipendenza dall'assistenza;
- altre persone del settore degli stranieri il cui soggiorno è stato temporaneamente regolato per motivi umanitari nell'ambito dell'azione "Bosnia ed Erzegovina".
Eccezioni
Sono escluse da questa azione le persone che dal loro precendente comportamento lasciano presumere una carente disponibilità all'integrazione nell'ordinamento giuridico svizzero, hanno commesso reati o non hanno collaborato alla procedura risp. all'esecuzione provocando così una lunga permanenza nel nostro Paese. Le persone che si sono rese irreperibili non beneficiano parimenti di tale azione anche se, in un secondo tempo, si sono annunciate nuovamente presso le autorità.
Berna, 1° marzo 2000
