La corruzione di agenti stranieri è punibile
Le disposizioni penali più severe contro la corruzione entrano in vigore il 1°maggio 2000
Comunicati, DFGP, 29.03.2000
Il diritto penale in materia di corruzione, licenziato dalle Camere federali durante la scorsa sessione invernale, entra in vigore il 1° maggio 2000. Diventa così punibile la corruzione di agenti stranieri. Oltre a questa fattispecie la revisione colma altre lacune esistenti nel vigente diritto penale: la corruzione di agenti svizzeri è punita in modo più severo e sottoposta a un termine di prescrizione più lungo. Punibili sono anche la concessione e l'accettazione di profitti in vista dell'adempimento delle funzioni di servizio. In questo modo è possibile combattere già sul nascere i rapporti corruttivi.
Adesione della Svizzera alla Convenzione dell'OCSE
Con l'introduzione della nuova norma penale sulla corruzione di agenti stranieri, la Svizzera può parimenti eseguire l'adesione - decisa anch'essa nella scorsa sessione invernale - alla Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Detta Convenzione, conclusa e firmata alla fine del 1997 da parte di 34 Stati, rappresenta uno strumento centrale per una lotta più efficiente contro la corruzione internazionale. Nel frattempo è stata ratificata da 20 Stati. Aderendovi, la Svizzera si assume la sua responsabilità nella lotta contro la corruzione transfrontaliera.
