La corruzione di agenti stranieri è punibile

Le disposizioni penali più severe contro la corruzione entrano in vigore il 1°maggio 2000

Comunicati, DFGP, 29.03.2000

Il diritto penale in materia di corruzione, licenziato dalle Camere federali durante la scorsa sessione invernale, entra in vigore il 1° maggio 2000. Diventa così punibile la corruzione di agenti stranieri. Oltre a questa fattispecie la revisione colma altre lacune esistenti nel vigente diritto penale: la corruzione di agenti svizzeri è punita in modo più severo e sottoposta a un termine di prescrizione più lungo. Punibili sono anche la concessione e l'accettazione di profitti in vista dell'adempimento delle funzioni di servizio. In questo modo è possibile combattere già sul nascere i rapporti corruttivi.

Adesione della Svizzera alla Convenzione dell'OCSE

Con l'introduzione della nuova norma penale sulla corruzione di agenti stranieri, la Svizzera può parimenti eseguire l'adesione - decisa anch'essa nella scorsa sessione invernale - alla Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Detta Convenzione, conclusa e firmata alla fine del 1997 da parte di 34 Stati, rappresenta uno strumento centrale per una lotta più efficiente contro la corruzione internazionale. Nel frattempo è stata ratificata da 20 Stati. Aderendovi, la Svizzera si assume la sua responsabilità nella lotta contro la corruzione transfrontaliera.

Contatto / informazioni
Ernst Gnägi, Ufficio federale di giustizia, T +41 31 322 40 81, Contatto