Espiare la pena nel Paese d'origine
Il Consiglio federale licenzia il Trattato sul trasferimento dei delinquenti concluso con il Marocco
Comunicati, DFGP, 24.05.2000
In futuro detenuti svizzeri e marocchini possono espiare la loro pena detentiva nel rispettivo Paese d'origine. Mercoledì il Consiglio federale ha licenziato il Trattato sul trasferimento di persone condannate e ne ha autorizzato la firma. Benché occorra ancora l'approvazione da parte del Parlamento, il Trattato può già essere applicato a titolo provvisorio dopo la firma.
Il Trattato sul trasferimento persegue anzitutto uno scopo umanitario e serve a facilitare il reinserimento sociale del detenuto una volta scontata la pena. Il Trattato sul trasferimento si è ispirato nella misura del possibile, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento. Ambi gli Stati possono accordare l'esecuzione di una pena estera, ma non sono obbligati a trasferire un detenuto. Il condannato non può dedurre dal Trattato un diritto ad espiare la pena nel suo Paese d'origine. Il trasferimento presuppone l'approvazione dello Stato d'origine, dello Stato che ha pronunciato la pena nonché del detenuto.
Berna, 24 maggio 2000
Il Trattato sul trasferimento persegue anzitutto uno scopo umanitario e serve a facilitare il reinserimento sociale del detenuto una volta scontata la pena. Il Trattato sul trasferimento si è ispirato nella misura del possibile, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento. Ambi gli Stati possono accordare l'esecuzione di una pena estera, ma non sono obbligati a trasferire un detenuto. Il condannato non può dedurre dal Trattato un diritto ad espiare la pena nel suo Paese d'origine. Il trasferimento presuppone l'approvazione dello Stato d'origine, dello Stato che ha pronunciato la pena nonché del detenuto.
Berna, 24 maggio 2000
