Adottata l'ordinanza sull'integrazione degli stranieri

Comunicati, DFGP, 13.09.2000

Nella seduta di mercoledì, il Consiglio federale ha preso atto del risultato della procedura di consultazione e adottato l'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIS).

L'entrata in vigore dell'ordinanza è prevista per il 1°ottobre prossimo. La stessa disciplina gli incarichi e le strutture della Commissione federale degli stranieri (CFS), le sue relazioni con l'Ufficio federale degli stranieri (UFDS) nonché l'attribuzione dei sussidi federali per l'integrazione degli stranieri. Per il 2001, il Consiglio federale ha preventivato un importo pari a 10 milioni di franchi, che dovrà essere approvato dall'Assemblea federale. Le domande di sussidi potranno essere inoltrate una volta emanate le pertinenti istruzioni e fissato l'ordine di priorità.

In generale, i partiti, i Cantoni e le cerchie interessate hanno accolto favorevolmente l'ordinanza loro sottoposta. Una parte delle loro osservazioni sono state prese in considerazione. Non è apparso necessario procedere a modifiche di fondo sulla base della procedura di consultazione.

Obiettivi dell'integrazione

Con l'ordinanza, l'integrazione diviene un compito pluridisciplinare cui la società e le autorità federali, cantonali e comunali devono adempiere unitamente alle organizzazioni straniere.

L'integrazione comprende tutti gli sforzi volti a favorire la comprensione tra popolazione svizzera e straniera. Si tratta anzitutto di facilitare la convivenza tra queste due fette della popolazione sulla base di valori e modi di vita comuni, di familiarizzare gli stranieri con l'organizzazione, la società e le condizioni vitali in Svizzera, nonché creare condizioni propizie alla parità di possibilità e alla partecipazione degli stranieri alla società.

UFDS e CFS

La nuova ordinanza fissa i compiti e l'organizzazione della CFS nonché le sue relazioni con l'UFDS e il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Almeno metà dei suoi membri e un vicepresidente devono essere di nazionalità straniera.

In seno all'UFDS sarà creata una nuova sezione "integrazione". Essa comprenderà la segreteria della CFS, tratterà le domande di sussidi e si occuperà dei compiti d'integrazione di competenza di un'autorità federale. Il futuro segretario della CFS sarà a capo della nuova sezione "integrazione" nonché membro del comitato direttivo dell'UFDS.

Quali ambiti saranno incoraggiati?

L'articolo 25a capoverso 1 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) costituisce la base legale per una partecipazione finanziaria della Confederazione al promovimento dell'integrazione degli stranieri. Di regola, la Confederazione contribuisce a coprire le spese unicamente se i Cantoni, i Comuni o i terzi interessati vi partecipano parimenti.

L'ordinanza prevede l'attribuzione di sussidi per la realizzazione di progetti o la messa a punto di strutture. I settori che potranno beneficiare di tali sussidi non sono elencati in modo esauriente. Fra di essi figurano la formazione e il perfezionamento degli stranieri, l'apprendimento delle lingue nazionali, progetti e iniziative volti a promuovere l'integrazione nel mondo del lavoro o che tengono conto della situazione particolare delle donne straniere, l'informazione in generale, la formazione e il perfezionamento dei mediatori nonché la creazione o l'appoggio di servizi di aiuto agli stranieri.

La procedura relativa ai sussidi

Entro il mese di ottobre, il DFGP fisserà, su proposta della CFS, un ordine di priorità per il trattamento delle domande. Verso metà ottobre seguiranno istruzioni dettagliate concernenti il deposito delle domande e le modalità del versamento dei sussidi. Una volta elaborati tali documenti, sarà possibile inoltrare le domande presso la CFS. Le stesse saranno esaminate dalla CFS, la quale esprimerà il proprio parere. La decisione, impugnabile, spetterà all'UFDS o al DFGP, a seconda dell'importo sollecitato.

Berna, 13 settembre 2000

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