Ufficio federale di giustizia

Quando l'un genitore rapisce suo figlio, l'altro rimane comunque genitore

Statistica dell'autorità centrale svizzera

Comunicati, UFG, 17.07.2001

Nel 2000 l'autorità centrale incaricata, presso l'Ufficio federale di giustizia, del trattamento dei casi di rapimento internazionale di minori ha trasmesso all'estero in totale 69 istanze sulla violazione del diritto di custodia o di visita (2 in più rispetto all'anno precedente). Dal canto suo, in 34 casi l'autorità centrale ha ottenuto istanze dall'estero (2 in meno rispetto all'anno precedente). I diritti di custodia o di visita sono stati violati nel 55% dei casi da parte delle madri e nel 45% da parte dei padri.

Nel quadro della Convenzione dell'Aja la Svizzera può attualmente cooperare con 58 Stati per quanto riguarda i risvolti internazionali e di diritto civile del rapimento di minori. Gli Stati contraenti sono, tra l'altro, tutti gli Stati che hanno ratificato la Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di diritto di affidamento di minori e sul ristabilimento del diritto di affidamento.

Salvo alcuni casi di rigore (conflitto parentale particolarmente grave), le due Convenzioni hanno permesso di trovare una soluzione alle violazioni del diritto di custodia o di visita o di trovare altre procedure idonee a tal fine. Visto che l'obiettivo non è quello di troncare il legame tra il minore e il genitore che l'ha trasferito illlegalmente, l'attenzione si è anche focalizzata sull'ulteriore assistenza nella fase successiva al ritorno del minore. Inoltre, il crescente numero dei genitori consapevoli degli effetti nefasti del loro conflitto sul minore ha promosso la ricerca di accordi o soluzioni in via amichevole. Un'accresciuta presa di coscienza del senso della comune responsabilità parentale (co-parentalité) lascia sperare in un ulteriore rafforzamento della tendenza a trovare soluzioni in via amichevole nell'interesse del minore.

Raccomandazioni della Conferenza dell'Aja

Nel marzo 2001 gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja hanno tenuto la loro quarta riunione, sotto l'egida della Conferenza dell'Aja del diritto internazionale privato. Oltre alle autorità centrali nazionali, anche i giudici hanno partecipato ai lavori della Conferenza. Essi hanno rivolto diverse raccomandazioni agli Stati contraenti, tra cui:

  • Informazione del pubblico e delle autorità: ciascuno Stato contraente deve informare sull'applicazione della Convenzione (con opuscoli, pagine Internet). I promemoria dell'autorità centrale svizzera si possono già consultare questo sito Internet (Info complementari). Le sentenze comunicate alla Conferenza dell'Aja sono pubblicate nel sito INCADAT.
  • Promozione della restituzione spontanea del minore: il ricorso a uffici di mediazione come pure l'accresciuto sostegno di specialisti del settore e delle autorità decisionali dovrebbero in futuro contribuire al conseguimento di tale obiettivo, che va perseguito durante tutte le fasi del trattamento dell'istanza. Per il minore vittima di un trasferimento illecito una soluzione concertata e una consegna di comune accordo al genitore richiedente rappresentano il modo migliore per reinserirsi nel suo ambiente familiare. Il ritorno può essere agevolato nella misura in cui i genitori, tramite l'aiuto delle autorità, si assumono preliminarmente i propri impegni e concludono accordi.
  • Garanzia del ritorno senza pericolo del minore: i due Stati, quello richiedente e quello richiesto, sono tenuti –se necessario – ad avviare la pratica di ritorno del minore attraverso uno scambio d'informazioni. Le autorità incaricate della tutela di minori, ossia le autorità tutelari e giudiziarie dello Stato richiedente in cui il minore farà ritorno, possono venir incaricate di adottare misure d'accompagnamento durante la fase del ritorno. In particolare, le autorità sono tenute a promuovere il mantenimento dei contatti personali con entrambi i genitori aiutandoli segnatamente a risolvere le questioni legate all'immigrazione o ai procedimenti penali in corso o fornendo assistenza giudiziaria gratuita per eventuali ulteriori procedure. Inoltre, lo Stato richiedente può mettere a disposizione misure di protezione provvisorie.
  • Fissazione dei diritti di visita transfrontalieri: attualmente gli Stati contraenti stanno valutando la possibilità di estendere in questa direzione la tutela del diritto di visita sancito nella Convenzione. Al momento della determinazione del diritto di visita le autorità competenti di ciascuno Stato devono anche facilitare le visite all'estero. Il diritto di visita transfrontaliero, il cui esercizio ha validità negli Stati contraenti, non rappresenta unicamente un'equa soluzione per il genitore privo del diritto di affidamento, ma offre altresì la possibilità al minore di conoscere un paese dalle tradizioni diverse e di formare la propria personalità attingendo all'esperienza della doppia appartenenza culturale.
  • Acceleramento del trattamento delle istanze attraverso le autorità decisionali entro il termine di sei settimane previsto dalla Convenzione. Questa raccomandazione comprende anche la procedura di ricorso come pure l'esecuzione immediata o a breve termine delle decisioni in materia di ritorno.
  • Promozione della cooperazione giudiziaria attraverso la comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie. Tali contatti rivestono un'importanza particolare nel settore della tutela internazionale di minori. Quando le autorità giudiziarie, le quali possono essere invocate su questioni in materia di diritto di affidamento e di visita, si consultano a vicenda, le relazioni personali con entrambi i genitori risultano essere più stabili.

Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori.
Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento.

Statistica dell'autorità centrale svizzera per l'anno 2000

103 casi censiti (istanze formali), di cui 34 relative al diritto di visita.
(I casi trattati direttamente in cooperazione con INTERPOL e i corpi cantonali di polizia come pure quelli relativi alla prevenzione del rapimento o al rapimento in Stati non contraenti (ruolo consultivo dell'autorità) non sono compresi in queste cifre.)
Percentuale delle istanze relative al diritto di visita: 33%.
Percentuale delle istanze relative alla Convenzione europea: 7%.

EIstanze della Svizzera in 69 casi (tra cui 24 violazioni del diritto di visita).
 In 
 8: ritorno ordinato
 8: ritorno volontario
 7: ritorno rifiutato
 3: diritto di visita ordinato
 1: diritto di visita rifiutato
 3: accordo tra le parti
 2: minore localizzato in uno Stato non contraente
 10: istanza disciplinata secondo differente procedura
 3: istanza rifiutata dall'autorità centrale
 24: casi pendenti il 31. 12.2000

Stati maggiormente richiesti: Stati Uniti, Italia, Francia, Portogallo, Spagna, Stati successori dell'Ex-Yugoslavia (10/9/6/5/4/4).

Altri Stati: Sudafrica, Australia, Austria, Belgio, Canada, Messico, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Regno Unito, Svezia, Turchia.

Istanze alla Svizzera in 34 casi (tra cui 10 violazioni del diritto di visita).
 In 
 4: ritorno ordinato
 1: ritorno volontario
 1: diritto di visita ordinato
 1: diritto di visita rifiutato
 3: accordo tra le parti
 1: minore localizzato in uno Stato contraente
 5: istanza disciplinata secondo differente procedura
 1: istanza rifiutata dall'autorità centrale
 17: casi pendenti il 31. 12.2000

Stati maggiormente richiedenti: Stati Uniti, Francia, Italia (9/5/4).

Altri Stati: Sudafrica, Grecia, Irlanda, Israele, Messico, Stati successori dell'Ex-Yugoslavia, Repubblica Ceca, Regno Unito.

Nel 2000 i diritti dei minori sono stati violati nel 55% dei casi da parte delle madri e nel 45% da parte dei padri.

Contatto / informazioni
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