Revisione dell’ordinanza sulle armi

Procedura di consultazione concernente le disposizioni esecutive delle modifiche dovute a Schengen

Comunicati, DFGP, 17.03.2006

Berna, 17.03.06. Oggi il Consiglio federale ha avviato presso i Cantoni la procedura di consultazione relativa alla revisione dell’ordinanza sulle armi. L’avamprogetto applica le prescrizioni minime dell’Accordo di adesione a Schengen, già trasposte nel diritto svizzero a livello di legge in seguito al sì del popolo del giugno 2005.

Le modifiche della legge sulle armi mirano a un miglior controllo delle vie commerciali. Esse dovranno tuttavia essere applicate solo al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo di adesione a Schengen. La revisione dell’ordinanza ora inviata in consultazione precisa le pertinenti disposizioni di legge e ne disciplina l’applicazione. Le novità più importanti riguardano i seguenti settori.

  • Acquisto di armi da fuoco per successione ereditaria: l’accordo di Schengen equipara l’acquisto di armi da fuoco per successione ereditaria agli altri tipi di acquisto. L’ordinanza disciplina la procedura d’autorizzazione per l’acquisto di armi da fuoco per successione ereditaria.
  • Alienazione di munizioni ed elementi di munizioni: in virtù della riveduta legge sulle armi, all’acquisto di armi da fuoco e di munizioni si applicano gli stessi presupposti sostanziali. L’ordinanza sulle armi disciplina gli obblighi di diligenza che deve osservare una persona che aliena munizioni o elementi di munizioni.
  • Contrassegno di armi da fuoco: secondo l’articolo 18a della legge riveduta sulle armi, i fabbricanti devono contrassegnare le armi da fuoco. L’ordinanza stabilisce quali indicazioni apportare sulle armi da fuoco.
  • Importazione ed esportazione di armi da fuoco: anche all’interno dello spazio di Schengen l’importazione e l’esportazione di armi da fuoco sono di principio soggette ad autorizzazione. Per l’esportazione definitiva di armi da fuoco verso lo spazio di Schengen è necessaria una bolletta di scorta che reca le indicazioni in merito al trasporto. L’introduzione della carta europea d’armi da fuoco semplifica le formalità necessarie per l’importazione e l’esportazione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri tra gli Stati membri di Schengen. L’ordinanza precisa la procedura per il rilascio di tale documento.
  • Trattamento dei dati da parte dell’Ufficio centrale Armi: secondo la riveduta legge sulle armi, l’Ufficio centrale Armi dell’Ufficio federale di polizia deve trasmettere allo Stato di domicilio i dati sull’acquisto di armi da parte di cittadini residenti in un altro Stato membro di Schengen. A livello di ordinanza sono ora disciplinati i diritti d’accesso, i contenuti delle corrispondenti banche dati e la comunicazione dei dati.

La revisione dell’ordinanza sulle armi è necessaria in questo momento affinché i Cantoni dispongano del tempo necessario per effettuare gli adattamenti richiesti a livello cantonale. I Cantoni possono esprimersi in merito all’avamprogetto di revisione entro metà giugno.

La revisione nazionale in corso della legge sulle armi, che il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento nel gennaio 2006, completa le modifiche dovute all’adesione a Schengen mirando soprattutto a una migliore prevenzione dell’abuso di armi. Essa comporterà un’ulteriore revisione dell’ordinanza sulle armi.

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