Collaborazione nel perseguimento penale: il Consiglio federale approva il trattato con gli USA

Comunicati, DFGP, 03.05.2006

Berna, 03.05.2006. I negoziati per un trattato sulla cooperazione con gli Stati Uniti nel settore del perseguimento penale sono conclusi. Oggi il Consiglio federale ha approvato il trattato e attribuito al consigliere federale Blocher la competenza per firmarlo.

Dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, la Svizzera e gli Stati Uniti convennero di agevolare la cooperazione nelle inchieste penali direttamente connesse a tali attentati. La portata esatta e la durata di tale cooperazione fu disciplinata in un’«Operative Working Arrangement» (OWA) del settembre 2002.

La Svizzera è interessata a disciplinare anche in futuro la cooperazione con le autorità statunitensi preposte al perseguimento penale. Per tale motivo, nel giugno del 2005, il Consiglio federale decise di avviare con gli Stati Uniti negoziati su un nuovo trattato di cooperazione nell’ambito della lotta al terrorismo e del finanziamento del terrorismo. L’estate scorsa, fu incaricato della conduzione dei negoziati il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) che li ha appena conclusi con successo. Nella sua seduta di oggi, il Consiglio federale ha approvato il trattato e attribuito al consigliere federale Blocher la competenza per firmarlo. Il DFGP redigerà il messaggio all’attenzione delle Camere federali. La Camera prioritaria del Parlamento si occuperà del progetto presumibilmente nella seconda metà di quest’anno.

Diversamente dall’OWA, il nuovo trattato disciplina la cooperazione in materia di perseguimento penale non soltanto in relazione con gli attentati dell’11 settembre, ma anche in generale nell’ambito della lotta al terrorismo e del finanziamento del terrorismo. Prevede il distacco di agenti delle autorità federali della Svizzera e degli Stati Uniti preposte al perseguimento penale per poter costituire e impiegare gruppi inquirenti comuni in entrambi i Paesi. La condizione è che in entrambi i Paesi sia in corso un procedimento penale condotto da un procuratore pubblico per cui sottostà al controllo giudiziario.

L’impiego degli agenti distaccati è in linea di principio limitato al sostegno per l’analisi delle conoscenze acquisite con le indagini e alla raccomandazione di strategie per le ulteriori indagini. La partecipazione per esempio a interrogatori e ad altre operazioni d’indagine deve essere esplicitamente autorizzata dal procuratore pubblico.

Il trattato prevede forti limitazioni all’uso delle informazioni acquisite dagli agenti distaccati. Come già nell’OWA, vale il principio della stretta osservanza delle prescrizioni sull’assistenza giudiziaria. Il trattato vieta qualsiasi elusione della via dell’assistenza giudiziaria e garantisce così la protezione giuridica delle persone in questione. Rinvia inoltre all’esistente trattato fra la Svizzera e gli Stati Uniti sull’assistenza giudiziaria in materia penale, che non è toccato dal presente trattato.

È di grande importanza che nel caso, sempre difficile e carico di tensione emotiva, di un attentato terroristico anche il nuovo trattato definisca chiaramente le regole del gioco per la cooperazione tecnica e consenta un intervento immediato e ordinato nonché un efficace trattamento del caso. Visto che rafforza la cooperazione internazionale in materia penale nel settore della lotta al terrorismo, il nuovo trattato contribuisce alla sicurezza della Svizzera e della sua popolazione.

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