Maggiore protezione per la designazione “Svizzera” e la croce svizzera
Comunicati, DFGP, 28.11.2007
Berna. In data odierna il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sull’avamprogetto di legge “Swissness”. L’avamprogetto persegue due obiettivi principali: rafforzare a livello nazionale e all’estero la protezione della designazione “Svizzera” e della croce svizzera nonché stabilire regole più precise concernenti la designazione “Svizzera” e la croce svizzera affinché vi sia maggiore chiarezza e certezza giuridica.
Sempre più imprese usano per i propri prodotti o servizi designazioni come “Svizzera”, “qualità svizzera”, “made in Switzerland” e la croce svizzera. Ciò tuttavia comporta anche un aumento degli abusi. Nel contempo la legislazione attuale non tiene sufficientemente conto della realtà economica ed è quindi insoddisfacente. Eccezion fatta per gli orologi, attualmente non esistono criteri chiari che permettano di decidere quando si può apporre la designazione “Svizzera” su una merce. Non è neppure giustificabile vietare di contrassegnare con la croce svizzera le merci, permettendolo nel contempo per i servizi. Infine gli abusi non vengono perseguiti in modo efficace né in Svizzera né all’estero. L’avamprogetto di legge “Swissness” intende eliminare le attuali lacune.
L’avamprogetto di revisione della legge sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza contiene criteri più precisi per determinare la provenienza geografica di un prodotto. Affinché una merce possa essere definita di origine svizzera, almeno il 60 per cento dei costi di produzione dev’essere realizzato in Svizzera per tutte le categorie di prodotti (prodotti naturali, prodotti naturali trasformati, prodotti industriali). Per ciascuna categoria di prodotti si stabilisce inoltre in modo specifico quale relazione deve esistere tra il prodotto e il luogo di provenienza. In tal modo si tiene conto dei diversi modi di produzione delle merci.
Per mezzo di nuovi strumenti s’intende inoltre migliorare la protezione delle indicazioni di provenienza in Svizzera e all’estero. In caso di abusi in Svizzera, in particolare della denominazione “Svizzera” e della croce svizzera, l’Istituto federale della proprietà intellettuale potrà sporgere denuncia penale e partecipare al procedimento. Le indicazioni di provenienza che rinviano a un’origine geografica indice di una qualità o di una reputazione particolare oppure di un’altra caratteristica del prodotto (le cosiddette indicazioni geografiche) potranno essere registrate anche per i prodotti non-agricoli. Tali indicazioni geografiche nonché le denominazioni d’origine potranno inoltre essere iscritte, a condizioni severe, come marchi di garanzia o marchi collettivi nel registro dei marchi. L’iscrizione nel registro permetterà al titolare del marchio di ottenere ed applicare la protezione anche all’estero.
L’avamprogetto di revisione della legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici prevede di riservare l’uso dello stemma svizzero (croce svizzera su uno scudo) alla Confederazione e alle sue unità. La bandiera svizzera e la croce svizzera potranno invece essere usate da tutti, se il prodotto così contrassegnato è effettivamente di origine svizzera. Ciò in futuro varrà non solo per i servizi, ma anche per le merci.
La procedura di consultazione si concluderà il 31 marzo 2008. I documenti relativi all’avamprogetto sono disponibili presso l’Istituto federale della proprietà intellettuale, 3003 Berna, o possono essere scaricati dal sito www.ige.ch/I/jurinfo/j108.shtm. Sul sito si trovano anche ulteriori informazioni e risposte a domande frequenti.
Istituto federale della Proprietà Intellettuale, T +41 31 377 77 77, Contatto
