Rimborso delle spese supplementari nel settore dell'asilo
Comunicati, DFGP, 12.12.2008
Berna. Nella sua seduta di oggi il Consiglio federale ha deciso di modificare l'ordinanza 2 sull'asilo di modo che la Confederazione rimborsi ai Cantoni i costi supplementari di alloggio e assistenza occasionati dall'aumento delle domande d'asilo. La modifica entra in vigore con effetto retroattivo al 1° luglio 2008.
Le spese supplementari sono riconducibili in particolare al fatto che la Confederazione, contrariamente a quanto aveva assicurato per l'eventualità di un forte aumento delle domande d'asilo, non è riuscita ad alloggiare i richiedenti l'asilo in strutture proprie per un periodo di sei mesi. Tale soluzione avrebbe dato ai Cantoni tempo sufficiente per allestire ulteriori strutture d'alloggio e reclutare il personale necessario. Siccome i locali previsti dalla Confederazione a tale scopo sono disponibili in misura assai ridotta, i Cantoni devono approntare autonomamente gli alloggi necessari per accogliere il crescente numero di richiedenti l'asilo.
Tale esperienza dimostra che i Cantoni devono, come in passato, essere in grado di reagire alle fluttuazioni del numero di domande d'asilo. Fino a nuovo avviso, il Consiglio federale ha pertanto deciso di ovviare alla situazione attuale versando un importo annuo di circa 25 milioni di franchi. Grazie all'entrata in vigore con effetto retroattivo della pertinente modifica d'ordinanza, la Confederazione verserà quindi ai Cantoni circa 12,5 milioni di franchi supplementari per il 2008. Il versamento per il 2009 è vincolato all'approvazione parlamentare del credito addizionale l/2009.
Jonas Montani, Ufficio federale della migrazione, T +41 31 325 78 44, Contatto
