Migliore protezione per la designazione «Svizzera» e la croce svizzera

Comunicati, DFGP, 18.11.2009

Berna. In data odierna il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente il progetto legislativo «Swissness». Il progetto migliora la protezione dell’indicazione di provenienza «Svizzera» e della croce svizzera a livello nazionale e agevola l’applicazione del diritto all’estero, creando così le basi affinché il valore del «marchio Svizzera» sia preservato anche in futuro.

I prodotti e i servizi svizzeri godono di ottima fama sia in Svizzera che all’estero. Sono considerati affidabili e di alta qualità. Il valore economico della provenienza svizzera è notevole: per i prodotti tipicamente svizzeri, per i prodotti agricoli naturali e per alcuni beni di consumo destinati all’esportazione tale valore aggiunto raggiunge, secondo gli studi più recenti, fino al 20 per cento del prezzo di vendita. Sempre più spesso quindi le imprese usano espressioni come «Svizzera», «Qualità svizzera» o «Made in Switzerland» per designare i propri prodotti o servizi. Ma con il successo del «marchio Svizzera» sono aumentati notevolmente anche gli abusi. Ciò ha condotto a lamentele da parte dell’economia e dei consumatori e a vari interventi parlamentari.

Quanta «Svizzera» deve contenere un prodotto o un servizio affinché possa essere definito svizzero? La legislazione attuale non vi risponde in modo preciso e non tiene sufficientemente conto della realtà economica. Inoltre gli abusi non vengono perseguiti in modo abbastanza rigoroso né in Svizzera né all’estero. Alla luce di questa situazione, in data odierna il Consiglio federale ha licenziato all’attenzione del Parlamento il messaggio concernente la revisione della legge sulla protezione dei marchi e la nuova legge sulla protezione degli stemmi. Il progetto contiene numerose misure atte a rafforzare la protezione del «marchio Svizzera». L’elemento centrale è costituito da criteri più precisi per definire la provenienza svizzera dei prodotti o servizi, contenuti nella legge sulla protezione dei marchi.

  • Per i prodotti naturali (come le piante o l’acqua minerale) il criterio decisivo dipende dal tipo di prodotto. Nel caso dei prodotti vegetali, ad esempio, il luogo del raccolto deve trovarsi in Svizzera.
  • Per i prodotti naturali trasformati (come la maggior parte dei prodotti alimentari) almeno l’80 per cento del peso delle materie prime deve provenire dalla Svizzera. Diverse eccezioni permettono di escludere dal calcolo in particolare le materie prime che non esistono in Svizzera (p.es. il cacao) o che temporaneamente non sono disponibili (p.es. a causa della distruzione del raccolto in seguito a maltempo). Motivi puramente economici (p.es. materie prime meno costose all’estero) non giustificano un’eccezione.
  • Per i prodotti industriali (come macchine e coltelli) almeno il 60 per cento dei costi di produzione deve essere realizzato in Svizzera. Nel calcolo è possibile tenere conto anche dei costi per la ricerca e lo sviluppo. Le eccezioni valide per i prodotti naturali sono applicabili anche ai prodotti industriali.
  • Per i prodotti industriali e i prodotti naturali trasformati deve essere soddisfatto anche un secondo criterio: l’attività che conferisce al prodotto le sue caratteristiche essenziali deve svolgersi in Svizzera (p.es. la trasformazione del latte in formaggio).
  • Un’impresa può offrire servizi svizzeri se la sua sede sociale e un centro di gestione effettivo si trovano in Svizzera.

La legge sulla protezione degli stemmi permetterà in futuro l’utilizzazione della croce svizzera sui prodotti svizzeri. Attualmente l’uso della croce svizzera è lecito soltanto per i servizi svizzeri.

La possibilità di iscrivere anche le indicazioni geografiche per prodotti non agricoli in un nuovo registro presso l’Istituto federale della proprietà intellettuale (p.es. «Genève» per orologi) e la possibilità di registrare marchi geografici permettono ai settori interessati di ottenere un titolo di protezione ufficiale in Svizzera. Ciò agevolerà notevolmente in futuro l’ottenimento e l’applicazione della protezione anche all’estero.

La documentazione e ulteriori informazioni relative al progetto «Swissness» sono disponibili sul sito dell’Istituto federale della proprietà intellettuale.

Contatto / informazioni
Istituto federale della Proprietà Intellettuale, T +41 31 377 77 77, Contatto