Protezione dei dati derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica della Confederazione

Il Consiglio federale fissa al 1° aprile 2012 l’entrata in vigore della modifica della LOGA e dell’ordinanza

Comunicati, Il Consiglio federale, 22.02.2012

Berna. In futuro gli utenti dell’infrastruttura elettronica della Confederazione saranno protetti dal trattamento illecito dei loro dati. Allo stesso tempo è creata la base legale che legittima i gestori di tale infrastruttura a trattare determinati dati. Mercoledì il Consiglio federale ha fissato al 1° aprile 2012 l’entrata in vigore della corrispondente modifica della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) e delle disposizioni esecutive.

Gli impiegati federali e altri utenti che utilizzano i telefoni e i computer della Confederazione o che accedono ai locali dell’Amministrazione protetti da sistemi di controllo lasciano inevitabilmente tracce elettroniche. Di norma vengono memorizzati soltanto i cosiddetti dati marginali, generati dall’attivazione e dalla disattivazione di collegamenti elettronici (p. es. siti Internet visitati, orari e computer impiegati). Tuttavia, tali informazioni possono comprendere dati personali degni di particolare protezione. Inoltre, in alcuni casi i dati marginali sono collegati anche ai contenuti, che quindi vengono a loro volta registrati. Finora i dati risultanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica venivano registrati e trattati senza una vera base legale formale. Il Consiglio federale ha ora disciplinato la prassi in vigore modificando la LOGA ed emanando una nuova ordinanza.

Secondo le nuove disposizioni, gli organi federali possono trattare i dati risultanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica esclusivamente per determinate finalità elencate in maniera esaustiva. La severità delle condizioni per un’analisi dei dati varia a seconda che il trattamento sia riferito a una persona oppure sia effettuato integralmente o in parte in maniera anonimizzata. Le condizioni più severe sono applicabili se un’analisi riguarda una determinata persona nota per nome, in particolare per chiarire, in caso di sospetto concreto, se tale persona abbia utilizzato abusivamente Internet.

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