«Regolamentazione dei centri finanziari in un’economia di mercato globalizzata: possibilità e limiti»

Discorso del Consigliere federale Christoph Blocher tenuto in occasione del Liechtenstein Dialog 2005, 28 ottobre 2005, a Vaduz

Discorsi, DFGP, 28.10.2005. Vale il testo parlato

Vaduz, 27.10.2005. In occasione del «Liechtenstein Dialog 2005», il consigliere federale Christoph Blocher ha affrontato il tema della regolamentazione dei mercati finanziari, una regolamentazione che negli ultimi anni è cresciuta in modo esponenziale, non soltanto attraverso nuove leggi e ordinanze federali, ma anche mediante ordinanze, circolari e istruzioni della Commissione federale delle banche. L’integrità e la trasparenza della piazza finanziaria svizzera e la lotta al riciclaggio di denaro nel loro insieme sono accolte favorevolmente. Dura è invece la critica su singoli punti.

Chiedete a un funzionario – o addirittura a un giurista – di parlarvi della regolamentazione del settore finanziario. Vi dirà che è un settore in cui vi è ancora molto da fare. Rivolgete la stessa domanda a un banchiere svizzero: vi dirà che finiremo per essere soffocati dall’eccessiva regolamentazione. In qualità di membro del Consiglio federale, faccio anch’io parte dell’Amministrazione. Credo tuttavia che nell’esempio citato il banchiere sia più realista del funzionario.

Aumento della regolamentazione – Fonti

Il mercato finanziario si è sviluppato, senza ombra di dubbio, in maniera estremamente dinamica.
Altrettanto dinamica è stata la crescita della regolamentazione nel settore finanziario. Una crescita da imputare non solo a leggi e ordinanze del Consiglio federale.

Ma anche a ordinanze, circolari, e istruzioni della Commissione federale delle banche e alla cosiddetta autoregolamentazione, che definirei semi-statale, dato che anche gli atti di autoregolamentazione sono elaborati in stretta collaborazione con la Commissione federale delle banche. E spesso, presentati sotto forma di cosiddetti standard minimi, hanno un effetto vincolante per tutti gli istituti finanziari. A ciò si aggiungono poi le norme deontologiche, imposte come diritto statutario dall’Associazione svizzera dei banchieri, se necessario addirittura con sanzioni di tipo penale. Difficile districarsi nel labirinto di regolamentazioni derivanti da

  • atti delle autorità legislative,
  • atti della Commissione federale delle banche,
  • atti di autoregolamentazione dell’Associazione svizzera dei banchieri,
  • o azioni intraprese dalla Swiss Funds Association,
  • SWS Swiss Exchange,
  • o dalla Camera fiduciaria,

un labirinto pari al massimo a quello del diritto svizzero in materia di agricoltura.

Quale è l’origine di questo intricato labirinto di regolamentazioni?

Una buona parte, ma soltanto una parte, è frutto di decisioni operate a livello svizzero. Il resto è dovuto all’immensa pressione esercitata dall’estero e dalle organizzazioni internazionali che voi tutti conoscete; una pressione che mira a intensificare e a rafforzare la regolamentazione del mercato finanziario.

Che sia

  • al FMI (Fondo monetario internazionale) a Washington,
  • allo IOSCO (International Organization of Securities Commissions) a Madrid,
  • al FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) a Parigi,
  • o addirittura alla BRI
  • o presso il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria,

su tutti i fronti ci si adopera con ogni mezzo alla creazione di nuove regolamentazioni, che una volta concepite, devono poi confluire nelle rispettive legislazioni interne. La piazza finanziaria svizzera risente pesantemente di questo fenomeno.

Da una ricerca dell’Istituto bancario svizzero dell’Università di Zurigo, effettuata ad aprile 2004, è emerso che i costi globali della regolamentazione rappresentano il 9,8 per cento dell’onere totale delle piccole banche e il 4,1 per cento dell’onere totale delle grandi banche.

Limiti della regolamentazione

Dobbiamo forse arrenderci di fronte al continuo intensificarsi della regolamentazione del mercato finanziario? Certamente no! Vi sono dei chiari limiti che vanno riconosciuti e rispettati. In primis è la Costituzione svizzera a fissare, con la garanzia della libertà economica (art. 27 Cost.), un netto limite che vale indubbiamente anche per il mercato finanziario.

In secondo luogo va ricordato che il diritto fondamentale della protezione della sfera privata (art. 13 Cost.) comprende anche il segreto bancario.
La legge può certamente limitare questi diritti fondamentali, ma tali restrizioni devono essere giustificate da un interesse pubblico ed essere proporzionate allo scopo (art. 36 cpv. 2 e 3 Cost.).

Questi elementi vanno presi seriamente in considerazione anche al momento dell’applicazione di accordi e standard internazionali.
In tale ottica occorre sfruttare a nostro favore il margine di interpretazione e di applicazione proprio degli accordi e degli standard internazionali e rinunciare a ingiustificate manie di perfezionismo. Anche per tenere nel dovuto conto il fattore costi.

Non va poi dimenticato che la regolamentazione produce un effetto di distorsione della concorrenza, non solo tra i singoli Paesi, ma anche tra gli istituti bancari.
La regolamentazione dovrebbe invece essere impostata in modo tale da non incidere sulla concorrenza, poiché in ultima ratio ogni banca scarica i costi della regolamentazione sui suoi clienti. L’incidenza per le piccole banche è palesemente maggiore che per le grandi banche.

Attuali progetti di revisione

Concentriamoci adesso su due temi concreti attualmente in progetto di revisione.

1. Attuazione GAFI

All’inizio di quest’anno, la proposta del Consiglio federale per l’attuazione delle raccomandazioni rivedute GAFI è stata inviata in consultazione.
L’integrità e la trasparenza della piazza finanziaria svizzera e la lotta al riciclaggio di denaro nel loro insieme sono accolte positivamente.
Dura è invece la critica su singoli punti.
Preoccupa il tentativo di far rientrare nella lotta al riciclaggio di denaro anche attività estranee al settore finanziario classico e attività quali il commercio di immobili e di pietre preziose. Così facendo anche l’onesto cittadino che acquista un oggetto prezioso correrebbe il rischio di essere sospettato di riciclaggio di denaro. Accolta positivamente è invece la proposta di includere nella fattispecie penale dell’insider trading i cosiddetti “profit warnings” o preannunci negativi.
A seguito delle pesanti critiche, il Consiglio federale ha sospeso i lavori di attuazione GAFI. L’Amministrazione federale sta analizzando i costi e i vantaggi della nuova regolamentazione e sulla base dei risultati potrà determinare la posizione da seguire.

2. Vigilanza integrata sul mercato finanziario

Un altro tema di attualità è l’integrazione in un’unica autorità degli istituti di vigilanza finanziaria (attualmente la vigilanza sulle banche, la vigilanza sulle assicurazioni e l’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro), secondo il principio "same business, same risk, same rules". Il Consiglio federale vuole tuttavia evitare di assoggettare i gestori di patrimoni indipendenti alla vigilanza sui mercati finanziari.
Con l’integrazione si mira ad eliminare i doppioni e ad aumentare l’efficienza. Auguriamoci che le speranze siano ben riposte.

Conclusioni

Da quanto detto finora possiamo trarre alcune conclusioni.

La piazza finanziaria svizzera, in diretta concorrenza con altre piazze finanziarie aperte alla globalizzazione, è di vitale importanza per l’intera economia.
È chiaro che la regolamentazione del mercato finanziario - di per sé - deve servire a tutelare la competitività internazionale e non a produrre effetti perversi.

In primo luogo occorre tutelare

  • gli investitori,
  • la funzione delle banche e
  • la stabilità del settore bancario.

Ogni regolamentazione svizzera deve essere giustificata alla luce delle peculiarità del nostro Paese e di elementi quali libertà economica e segreto bancario. In particolare va seriamente e scrupolosamente vagliata di volta in volta la proporzionalità di ogni regolamentazione.

Oggi il pericolo risiede dunque più nell’eccessiva regolamentazione che nella sua assenza.