I compiti più importanti delle Autorità centrali cantonali
Alle Autorità centrali possono rivolgersi tutte le persone, i Comuni e gli uffici specializzati che vogliono informarsi sull’adozione. Esse forniscono informazioni relative alla procedura di adozione e garantiscono una buona collaborazione con i collocatori privati. Esse prendono, inoltre, tutte le decisioni importanti in vista di un’adozione.
In seguito alla ricezione di una domanda di adozione, l’Autorità centrale del Cantone di domicilio esamina se i futuri genitori adottivi soddisfano le premesse giuridiche per l’adozione di un bambino straniero e, se del caso, effettua un accertamento differenziato sull’idoneità ad adottare dei futuri genitori adottivi i cui risultati sono raccolti in una relazione sociale. Se, in base a detta relazione, gli aspiranti all’adozione sono giudicati idonei e se sono soddisfatte anche le altre premesse, l’Autorità centrale rilascia un’autorizzazione all’affiliazione in vista dell’accoglienza del minore straniero a scopo di adozione.
L’Autorità cantonale centrale o un ufficio di collocamento riconosciuto in vista di adozione allestisce, in cooperazione con i richiedenti, un incartamento sui genitori per l’auspicato Paese d’origine del minore. Le esigenze poste a tale incartamento e ai richiedenti variano a seconda del Paese d’origine e possono derogare alle condizioni che occorre soddisfare in Svizzera. Tutti i documenti dell’incartamento sui genitori devono, di norma, essere tradotti nella lingua del Paese d’origine desiderato e autenticati.
L’ulteriore svolgimento della procedura di adozione dipende dal fatto se il minore proviene da un Paese d’origine contraente della Convenzione dell’Aia sull’adozione o no (v. pagina 'Procedura di adozione').
Se si tratta di uno Stato contraente della Convenzione dell’Aia, l’Autorità centrale trasmette l’incartamento sui genitori adottivi all’Autorità centrale della Confederazione (v. pagina 'Compiti della Confederazione'). Quest’ultima esamina se l’incartamento è completo e trasmette i documenti necessari all’Autorità centrale del Paese d’origine del minore.
Se il minore soddisfa le condizioni del Paese d’origine per un’adozione internazionale, l’Autorità centrale straniera invia all’Autorità centrale cantonale una relazione sull’adottando in questione per il tramite dell’Autorità centrale della Confederazione (relazione sul minore).
L’Autorità centrale esamina l’incartamento sui genitori adottivi e la relazione sul minore e, in caso di sufficiente accordo e idoneità, formula una decisione di compatibilità positiva, ossia rilascia ai futuri genitori adottivi l’autorizzazione di adottare il minore all’estero.
Se il minore è adottato soltanto dopo la sua entrata in Svizzera, l'Autorità centrale rilascia ai futuri genitori adottivi un'autorizzazione che consente loro di accogliere un minore in vista dell'adozione e richiede presso l'autorità cantonale degli stranieri un permesso d'entrata per il minore.
Nota bene: si rendono punibili gli aspiranti all’adozione che accolgono un minore straniero in Svizzera a scopo di futura adozione senza disporre delle necessarie autorizzazioni rilasciate dall’Autorità centrale cantonale, la quale decide, inoltre, su un eventuale altro collocamento o sul ritorno del minore nel suo Paese d’origine.
