Uffici di collocamento riconosciuti in vista d'adozione
Il ricorso a un ufficio di collocamento in vista d'adozione riconosciuto in Svizzera non è obbligatorio, ma consigliato. Ci sono Paesi d’origine in cui la partecipazione di un siffatto ufficio è addirittura richiesta (Bolivia, Etiopia, ecc.). Gli uffici di collocamento possono offrire un’ampia consulenza agli aspiranti all’adozione, sostenerli ad esempio quando si tratta di raccogliere i documenti necessari o quando occorre tradurli e autenticarli. Grazie ai loro contatti con le autorità e gli uffici di collocamento stranieri, gli uffici di collocamento sono anche in grado di appoggiare i futuri genitori adottivi nell’ambito della procedura di adozione stessa nel Paese d’origine. In parte assistono e accompagnano i genitori adottivi anche dopo l’avvenuta adozione in Svizzera o all’estero.
Il collocamento degli adottandi in Svizzera è soggetto ad autorizzazione. Di volta in volta l’autorizzazione è limitata a un Paese d’origine e a un determinato periodo di tempo. Dal 1° gennaio 2003 è l’Autorità centrale della Confederazione (v. pagina 'Compiti della Confederazione') a essere competente per il rilascio delle autorizzazioni. Gli uffici di collocamento riconosciuti in vista d'adozione non perseguono uno scopo di lucro. Essi devono avere esperienza nel campo del collocamento, nonché conoscere gli aspetti culturali e sociali del Paese d’origine del minore. Devono garantire sia lo svolgimento corretto a livello giuridico della procedura di adozione sia il bene e il rispetto dei diritti fondamentali del minore. Non dispongono, tuttavia, del potere decisionale nell’ambito della procedura di adozione.
