L'ufficio centrale svizzero per la lotta contro la falsificazione di monete
L'ufficio centrale svizzero per la lotta contro la falsificazione di monete è integrato nella Divisione principale Polizia giudiziaria federale dell'Ufficio federale di polizia.
Il commissariato controlla e registra le banconote e le monete di corso legale false e contraffatte. I reati ai sensi degli articoli 240 segg. del Codice penale svizzero e articolo 11 della LUMP (legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento) sono sottoposti alla giurisdizione federale (articolo 23 del Codice di procedura penale, CPP). Il che significa che le procedure sono condotte sotto la direzione del Ministero pubblico della Confederazione e che l'Ufficio centrale coordina i casi internazionali fra i Cantoni (Stati) e gli uffici esteri dell'Interpol.
La lotta contro la falsificazione di denaro comprende anche la prevenzione, la consulenza e l'avvertimento per il tramite dei media, e la stretta collaborazione con le banche e ditte private (distributori automatici di denaro, servizi di sicurezza) ecc.
Un altro campo d'attività del commissariato consiste nell'organizzare conferenze e corsi presso scuole di polizia, banche, simposi ecc.
Contrariamente a quanto avviene in Germania, il commissariato riceve tutte le notificazioni di denaro falso direttamente dalla polizia e dai grandi istituti finanziari (banche, posta, ferrovia ...) unitamente alle falsificazioni. Ciò implica il vantaggio che il commissariato, esaminando al momento della ricezione le nuove falsificazioni, può reagire tempestivamente. Su sua richiesta, la Banca Nazionale Svizzera ordina alla tipografia che stampa le banconote una perizia sulle banconote svizzere false (cfr. art. 14 della Convenzione internazionale del 1929 per la lotta contro la falsificazione delle monete). Di conseguenza la Banca Nazionale Svizzera non dispone né di falsi nazionali né di falsi esteri.
