Simboli razzisti
Modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare
L’uso e la diffusione di simboli razzisti secondo gli articoli 261bis CP e 171c CPM sono punibili se tali bandiere, distintivi, slogan o forme di saluto simboleggiano un’ideologia che è volta a discreditare o discriminare gli appartenenti a una razza, etnia o religione, e se tale ideologia è propagandata pubblicamente. In sede di consultazione sono state espresse riserve in merito alla nuova norma penale che intendeva punire anche le persone o i gruppi che usano tali simboli in pubblico senza l’intento di diffonderli a fini propagandistici per un’ideologia razzista. A causa delle difficoltà di applicazione fatte valere in sede di consultazione, il Consiglio federale ha rinunciato alla creazione di una nuova norma penale.
- Il 1° luglio 2009 il Consiglio federale invia in consultazione una modifica del Codice penale e del Codice penale militare (
comunicato per i media). - Il 30 giugno 2010 il Consiglio federale rinuncia a istituire una nuova norma penale contro i simboli razzisti (
comunicato per i media).
- Riassunto dei risultati della procedura di consultazione (69 Kb, pdf)
- Bericht zur Abschreibung der Motion 04.3224 der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats (65 Kb, pdf)
- Rapport du Conseil fédéral concernant le classement de la motion 04.3224 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national (67 Kb, pdf)(Questo documento non è disponibile in italiano)
- Comunicato per i media del 30 giugno 2010
