Ufficio federale della migrazione
Iter procedurale
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| Inoltro della domanda | Il datore di lavoro | inoltra la documentazione relativa alla domanda presso l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro. In determinati casi e a seconda del Cantone può essere competente anche l'autorità della migrazione. Il lavoratore dipendente sottostante all'obbligo del visto inoltra contemporaneamente una domanda di visto presso la rappresentanza di Svizzera all'estero competente per il luogo di domicilio. |
| Esame | L'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro | esamina la domanda in virtù delle istruzioni LDDS e emana una decisione di massima. La domanda così approvata dal Cantone è sottoposta all'UFM per approvazione. |
| Esame | L'autorità della migrazione (in passato polizia degli stranieri) | esamina la richiesta inoltrata tenendo presente gli interessi dell'insieme del paese. La decisione dell'UFM è notificata al datore di lavoro con la corrispondente fattura e all'impiegato e viene trasmessa in copia anche alle due autorità cantonali competenti. Questa decisione non autorizza l'entrata. |
| Rilascio del visto | L'autorità della migrazione (in passato polizia degli stranieri) | trasmette per via elettronica alla rappresentanza di Svizzera all'estero, in virtù dell'autorizzazione concessa dall'UFM, l'autorizzazione per il rilascio del visto concernente il lavoratore sottostante all'obbligo del visto. In seguito il visto può essere ritirato presso tale rappresentanza. |
| Notifica | Il lavoratore dipendente | si annuncia al più tardi 14 giorni dopo l'entrata presso il servizio preposto al controllo degli abitanti. La presa dell'attività lucrativa è autorizzata solo dopo l'annuncio. |
