Libera circolazione delle persone Svizzera – UE/AELS
L'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC) facilita ai cittadini dell'UE le condizioni di soggiorno e di lavoro in Svizzera. Il diritto alla libera circolazione delle persone è completato mediante disposizioni sul riconoscimento reciproco dei diplomi, sull'acquisto di immobili e sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Le medesime regole sono applicabili agli Stati dell'AELS.
L’ALC è entrato in vigore il 1° giugno 2002 nei confronti dei cittadini dei vecchi Stati dell'UE (UE-15) e dei cittadini degli Stati dell'AELS. Il 1° aprile 2006 è stato esteso ai dieci Stati che hanno aderito all’UE il 1° maggio 2004 (UE-8; Cipro e Malta sono stati immediatamente integrati alla disciplina applicabile ai vecchi Stati dell'UE, che sono così diventati l'UE-17). L’8 febbraio 2009 gli elettori svizzeri hanno approvato il rinnovo dell’ALC e del Protocollo II di estensione dell’ALC alla Bulgaria e alla Romania. Dal 1° giugno 2009 l'ALC è applicabile anche a questi due nuovi Stati membri dell'UE (UE-2).
Da parecchi anni i cittadini dei vecchi Stati membri dell'UE nonché di Cipro e Malta (UE-17) come anche i cittadini dell'AELS beneficiano della libera circolazione completa delle persone. Dal 1° maggio 2011 i cittadini dell'UE-8 beneficiano del medesimo regime di libera circolazione completa applicabile così a tutti gli Stati dell'UE-25/AELS (UE-17 + UE-8 + AELS). I cittadini bulgari e rumeni continuano a soggiacere a determinate restrizioni al massimo fino al 31 maggio 2016.
Clausola di salvaguardia: contingenti per i cittadini dell’UE-171 e dell’UE-82 Il Consiglio federale ha deciso di invocare la clausola di salvaguardia prevista dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone. Dal 1° maggio 2013 proseguirà pertanto il contingentamento dei permessi B (della durata di cinque anni) per i cittadini degli otto Stati dell’Europa orientale membri dell’UE (UE-8). Il contingentamento dei permessi B sarà esteso dal 1° giugno 2013 ai cittadini degli Stati dell’UE-17 che svolgono attività lucrativa. La limitazione varrà per un anno. Il contingentamento concerne le persone che intendono assumere un impiego in Svizzera in virtù di un contratto di lavoro di durata uguale o superiore a un anno oppure indeterminata e che a tal fine sollecitano un permesso B, nonché le persone che si stabiliscono nel nostro Paese per svolgervi un’attività lucrativa indipendente.
1) L’UE-17 comprende gli Stati dell’Europa occidentale e meridionale: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia. 2) L’UE-8 comprende gli Stati seguenti: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. |
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