Ufficio federale di giustizia

Estradizione

 

1. Definizione

Per estradizione s’intende la consegna con mezzi coercitivi di una persona ricercata allo Stato richiedente da parte dello Stato richiesto. Lo scopo dell’estradizione è:

  • il perseguimento penale
    Esempio: le autorità istruttorie conducono un’indagine sul conto di una persona in merito a diversi reati economici. La mancata comparizione della persona all’audizione comporta la sua segnalazione a scopo di arresto all'interno del Paese e all’estero. Se l’arresto avviene all’estero, può essere richiesta l’estradizione per concludere l’inchiesta penale e far sì che la persona si assuma la responsabilità dei propri reati in tribunale.
  • oppure l’esecuzione di una pena detentiva.
    Esempio: un trafficante di stupefacenti, condannato a una pena di reclusione pluriennale, dopo un congedo non fa più ritorno nel penitenziario. Viene quindi ricercato all'interno del Paese e all’estero. Se l’arresto avviene all’estero, può essere presentata una domanda d’estradizione per far scontare alla persona la pena restante.

Dall’estradizione si distinguono l’espulsione e il rinvio:

  • L’espulsione rappresenta per lo straniero la più severa misura applicata dalla polizia degli stranieri e significa che la persona interessata non ha più il diritto di soggiornare nel territorio svizzero. L’espulsione avviene nell’interesse della sicurezza del Paese di soggiorno, senza che sussista una domanda da parte di uno Stato terzo.
  • Lo straniero che, in caso di espulsione, non ottempera all’obbligo di partenza può essere rinviato; in tal caso la polizia organizza e sorveglia l’esecuzione dell’ordine di lasciare la Svizzera.

2. La procedura estradizionale in Svizzera

Ricerca e arresto
Un caso di estradizione in Svizzera inizia di regola con la richiesta di ricerca estera trasmessa sotto forma di notifica nel Sistema d'informazione di Schengen (SIS) oppure da un ufficio centrale nazionale dell’Interpol ovvero direttamente da un ministero di giustizia. L’Ufficio federale di giustizia (UFG, Settore estradizione) verifica se la domanda contiene tutte le indicazioni necessarie e se l'estradizione può effettivamente essere presa in considerazione. Se il luogo di soggiorno della persona ricercata è conosciuto, l’UFG ordina direttamente al relativo Comando di polizia di arrestarla. Se il luogo di soggiorno non è conosciuto, l’UFG fa registrare la persona nel sistema informatico di ricerca RIPOL (se non è già inserita nel SIS) a scopo d’arresto.

All'arresto della persona ricercata, le autorità cantonali sequestrano anche i mezzi di prova e l'eventuale refurtiva e informano tempestivamente l'UFG dell'avvenuto arresto. Su incarico dell'UFG procedono a un'audizione in relazione alla domanda d'estradizione estera e istruiscono la persona arrestata in merito al suo diritto di mettersi in contatto con i rappresentanti del proprio Paese di origine nonché di nominare un legale di sua scelta.

Se nel corso dell’audizione la persona ricercata acconsente all'estradizione immediata, si applica una procedura semplificata. L’UFG, sulla base di tale consenso, può autorizzare immediatamente l’estradizione e ordinarne l’esecuzione. Nel migliore dei casi l’estradizione semplificata può essere eseguita nel giro di poche ore.

Procedura ordinaria d’estradizione
Se la persona ricercata si oppone all’estradizione, l’UFG emette un ordine d’arresto in vista d’estradizione e invita contemporaneamente lo Stato richiedente a presentare domanda formale d’estradizione. Di norma lo Stato richiedente ha a disposizione 18 giorni per presentare la domanda formale d’estradizione all’UFG. Tale termine può essere prorogato fino a 40 giorni. Se la domanda formale d’estradizione perviene all’UFG in tempo utile, la persona ricercata rimane in stato di arresto fino alla conclusione della procedura d’estradizione; in caso contrario, viene rimessa in libertà.

Su incarico dell'UFG, le autorità cantonali notificano alla persona ricercata l’ordine d’arresto in vista d’estradizione e procedono alla sua audizione in relazione alla domanda d'estradizione. La persona ricercata può impugnare l’ordine d’arresto in vista d’estradizione mediante ricorso davanti al Tribunale penale federale; la decisione del Tribunale penale federale è impugnabile presso il Tribunale federale. La persona ricercata può anche chiedere in qualsiasi momento d’essere scarcerata.

Sulla base dell’audizione nonché di un'eventuale presa di posizione da parte del legale della persona ricercata, l’UFG può decidere in prima istanza in merito all’estradizione. L’UFG verifica se sono soddisfatte le condizioni formali e materiali per l’estradizione e, in particolare, se il reato imputato all'estradando sia perseguibile anche secondo il diritto svizzero. Non vengono invece esaminate nella procedura d'estradizione le questioni inerenti alla colpevolezza ed ai fatti, l’UFG cioè non verifica se la persona ricercata abbia realmente commesso il reato imputatole.

Nei 30 giorni successivi alla notifica della decisione d’estradizione, la persona ricercata può impugnare la decisione mediante ricorso davanti al Tribunale penale federale. Il Tribunale penale federale decide in merito al ricorso dopo aver consultato l’UFG. In casi particolarmente importanti, la decisione del Tribunale penale federale è impugnabile presso il Tribunale federale.

Esecuzione
Se la decisione in vista d'estradizione è passata in giudicato o se la persona ricercata non ha comunicato entro 5 giorni dalla notifica della decisione di volerla impugnare, l'UFG ordina l'esecuzione dell'estradizione. Se si tratta di Stati limitrofi, la consegna dell’estradato avviene di regola alla frontiera; nel caso di altri Stati avviene per via aerea. Contemporaneamente possono essere consegnati anche i mezzi di prova o la refurtiva.

La procedura ordinaria può durare anche più di un anno, soprattutto se si tratta di casi complessi relativi a reati economici o se viene fatto ricorso a tutti i rimedi giuridici.

3. Domande d’estradizione svizzere

Su richiesta delle autorità cantonali o federali di perseguimento e di esecuzione penale, l'UFG presenta una richiesta di ricerca da parte della Svizzera. Tale richiesta viene trasmessa sotto forma di notifica nel SIS oppure diffusa tramite l'Interpol ovvero inoltrata direttamente al ministero di giustizia competente.

Se la persona ricercata viene arrestata, la domanda formale d’estradizione deve essere trasmessa allo Stato richiesto entro il termine previsto. Di norma i termini variano dai 18 giorni ai 40 giorni. L’UFG presenta la domanda da parte della Svizzera su richiesta dell’autorità responsabile del contenuto della domanda stessa, le presta consulenza per quanto riguarda la predisposizione della domanda ed eventualmente stabilisce contatti con le autorità estere.

La domanda d’estradizione è composta dalla lettera dell’UFG al ministero di giustizia straniero, dall'ordine di arresto svizzero o dalla sentenza passata in giudicato ed esecutiva, dall'esposizione dei fatti e dall'indicazione delle disposizioni penali svizzere applicabili. A seconda del Paese, può essere necessario trasmettere la domanda d'estradizione per via diplomatica. Molti Paesi della cerchia giuridica anglosassone esigono, inoltre, per le persone non ancora condannate, un incarto con le deposizioni dei testimoni e altri mezzi di prova che facciano presumere la colpevolezza della persona ricercata.

La procedura di estradizione estera è disciplinata dal pertinente diritto interno. In quest’ambito sussistono grandi differenze: se in alcuni Stati la procedura d'estradizione è gestita unicamente da un tribunale, in altri Stati è prevista una bipartizione tra tribunali e autorità amministrative politiche.

4. Basi legali

La procedura d'estradizione svizzera è disciplinata dalla legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP, RS 351.1). La Svizzera ha concluso trattati bilaterali o multilaterali in materia d'estradizione con la maggior parte dei Paesi europei e con numerosi Stati extraeuropei. L’AIMP ammette, tuttavia, anche un’estradizione senza obblighi sanciti da un accordo.

I vecchi trattati d’estradizione dispongono di un elenco di reati per i quali è prevista l’estradizione. I trattati più recenti, come la Convenzione europea d’estradizione, ammettono invece l’estradizione se per il reato contestato è prevista una pena privativa della libertà di durata superiore ad un anno ovvero se la pena comminata ha una durata minima di quattro mesi.

E’ considerato reato che giustifica l’estradizione il reato passibile di sanzione secondo il diritto di entrambi gli Stati interessati (principio della doppia punibilità). La definizione giuridica del reato non deve tuttavia essere identica nei due Stati: quello che all’estero viene considerato un furto può, ad esempio, essere definito come appropriazione indebita nel diritto svizzero.

In base al principio di specialità, la persona estradata può essere perseguita, posta in detenzione o estradata in uno Stato terzo esclusivamente per i reati passibili di pena commessi prima della sua consegna e per i quali è stata autorizzata l'estradizione. Tuttavia, una volta avvenuta la consegna, lo Stato richiesto può consentire ad un perseguimento per ulteriori reati sulla base di una domanda supplementare. In molti Stati la persona ricercata ha inoltre la possibilità di rinunciare all'applicazione del principio di specialità.

Se la stessa persona è ricercata da più Stati, l’estradizione è accordata per tutti, sempreché siano soddisfatte le condizioni previste. Nei trattati d’estradizione la precedenza è disciplinata soltanto a grandi linee. Lo Stato richiesto tiene conto della gravità dei reati, del luogo in cui è stato commesso il reato, della data della domanda d’estradizione nonché della possibilità di una estradizione suppletiva (se non acconsente all'estradizione dei suoi cittadini, lo Stato d’origine si trova all'ultimo posto in ordine di precedenza).

5. Rifiuto dell’estradizione

La Svizzera non accorda l’estradizione per i reati politici (ad es. appartenenza a un partito vietato). Non sono considerati reati politici il genocidio, il dirottamento aereo o la presa d’ostaggi. L’estradizione è inoltre respinta, qualora la procedura all’estero non rispetti i principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo o venga eseguita allo scopo di perseguire o punire una persona per le sue opinioni politiche, la sua appartenenza a un determinato ceto sociale, un'etnia, una religione o una nazionalità. Benché la possibilità di una persecuzione politica venga verificata già nel corso della procedura d'estradizione, in caso d’eventuale domanda d’asilo, le autorità competenti in materia d’asilo devono decidere separatamente.

Sono inoltre esclusi dall’estradizione i reati militari. Sono considerati reati militari ad esempio il rifiuto d’obbedienza o la diserzione. Non è invece considerato reato militare un delitto di diritto comune (ad es. stupro) commesso da un membro dell’esercito.

In linea di principio, l’estradizione non viene autorizzata nemmeno per i reati fiscali commessi nell’intento di pagare meno imposte o dazi. Non è tuttavia considerata reato fiscale ad esempio la truffa in materia di sovvenzioni tesa a ottenere, mediante simulazione di fatti, prestazioni dallo Stato senza averne diritto. Nel quadro della collaborazione stabilita dall'Accordo di Schengen, l'estradizione è prevista anche in caso di violazioni delle disposizioni in materia di imposte di consumo, imposte sul valore aggiunto e dazi doganali. Tuttavia, è ammessa soltanto se per il reato alla base della domanda d'estradizione è prevista una pena detentiva di durata superiore ai dodici mesi.

Come la maggioranza degli Stati europei, la Svizzera si riserva il diritto di rifiutare l’estradizione dei propri cittadini.

Se nello Stato richiesto è già in corso un procedimento penale per lo stesso reato, quest’ultimo prevale di regola sull’estradizione. Allo stesso modo, una condanna già pronunciata nello Stato richiesto esclude l’estradizione per gli stessi reati (principio del "Non bis in idem"). Inoltre, in caso di intervenuta prescrizione del perseguimento penale o della pena comminata, l'estradizione viene autorizzata solo se prevista da accordi internazionali.