Ufficio federale di giustizia
Basi legali
Per il registro fondiario:
- Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907(CC; RS 210), soprattutto nel Libro quarto "Dei diritti reali" e nel Titolo ventesimoquinto "Del registro fondiario"
- Regolamento del 22 febbraio 1910 per il registro fondiario(RRF, RS 211.432.1)
- Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale(OMU, RS 211.432.2)
- Ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS del 6 giugno 2007 sul registro fondiario(OTRF, RS 211.432.11)
- Allegato 1 (valido): Descrizione del modello dei dati della Confederazione eGRISMD in INTERLIS (56 Kb, pdf)
- Allegato 1 (valido dal 1.1.2012): Descrizione del modello dei dati della Confederazione eGRISMD in INTERLIS (63 Kb, pdf)
- Allegato 2: Descrizione del modello dei dati della Confederazione IMURF in INTERLIS (37 Kb, pdf)
- Convenzione modello per l’accesso al RF (38 Kb, pdf)(art. 111m cpv. RRF)
Per il registro del naviglio:
Contatto
Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario, T +41 31 322 47 97, Contatto
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