Ufficio federale di giustizia
Alta vigilanza in materia di LEF
Il 1° gennaio 2007 l’alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti è stata trasferita dal Tribunale federale al Consiglio federale, che ha in seguito emanato un’ordinanza delegando l’alta vigilanza all’Ufficio federale di giustizia e autorizzando il servizio competente a sbrigare autonomamente le pratiche seguenti:
- emanare istruzioni, circolari e raccomandazioni destinate alle autorità cantonali di vigilanza, agli uffici d’esecuzione e fallimenti nonché agli organi d’esecuzione esterni all’ufficio, per l’applicazione corretta e uniforme della LEF;
Istruzioni, circolari e raccomandazioni - redigere modelli per i moduli da utilizzare nelle procedure d’esecuzione e di fallimento;
Modelli - eseguire ispezioni delle autorità cantonali di vigilanza, degli uffici d’esecuzione e fallimenti nonché degli organi d’esecuzione esterni all’ufficio.
- Informazione concernente revisioni di legge e altri sviluppi in merito all'applicazione della LEF per le autorità di vigilanza cantonali.
Informazione
