Ufficio federale di giustizia

Convenzione europea sui diritti dell'uomo

La Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU) fu conclusa a Roma nel 1950. Nella convenzione sono ancorati i principali diritti dell'uomo quali ad esempio il diritto alla vita, la proibizione della tortura, il diritto alla libertà ed alla sicurezza, a un equo processo, al rispetto della sfera privata, la libertà d'opinione o il divieto della discriminazione. La Svizzera ha ratificato questa convenzione, cui hanno sinora aderito 47 stati europei, nel 1974. Con l'andar del tempo, la convenzione si è arricchita di diversi protocolli aggiuntivi, che hanno ampliato il catalogo dei diritti tutelati (protocolli aggiuntivi n. 1, n. 4, n. 6 , n. 7, n. 12 e n. 13). Quanto agli altri protocolli, essi sono integrati nella versione attuale della CEDU, oppure non hanno più pertinenza. La Svizzera ha ratificato i seguenti protocolli:

  • Protocollo n. 6 del 28 aprile 1983 relativo all'abolizione della pena di morte
  • Protocollo n. 7 del 22 novembre 1984
  • Protocollo n. 13 del 3 maggio 2002

La Svizzera ha inoltre ratificato svariati protocolli di modifica. Contrariamente ai protocolli aggiuntivi, tali protocolli modificano il testo stesso della convenzione ed è quindi necessaria l’approvazione di tutti gli Stati contraenti. I protocolli di modifica più importanti sono:

  • Protocollo n. 11 dell’11 maggio 1994, in vigore dal 1° novembre 1998 (RU 1998 2993)
  • Protocollo n. 14 del 13 maggio 2004, in vigore dal 1° giugno 2010 (RU 2009 3067)

Contrariamente agli altri strumenti internazionali relativi alla salvaguardia dei diritti umani, la CEDU istituisce una procedura di controllo, che permette al singolo, una volta esauriti i rimedi previsti dal diritto nazionale, di inoltrare un ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo per supposta violazione della convenzione. Fino al 31 ottobre 1998, tali ricorsi venivano esaminati dalla Commissione europea dei diritti dell'uomo e soltanto in seguito, a dipendenza delle circostanze, anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Il 1° novembre 1998 è entrato in vigore il Protocollo n. 11, che ristruttura il meccanismo di controllo istituito dalla convenzione.

Dall’entrata in vigore del Protocollo n. 11, la competenza appartiene direttamente alla nuova Corte permanente dei diritti dell'uomo di Strasburgo, la quale si pronuncia a titolo esclusivo sui ricorsi individuali inoltrati per violazione della CEDU. La Corte ha adottato il proprio regolamento di procedura il 4 novembre 1998. Alla luce del continuo aumento di richieste e del sovraccarico della Corte che ne deriva, gli Stati contraenti hanno realizzato una nuova riforma avente per obiettivo il meccanismo di controllo. Il 1° giugno 2010 è entrato in vigore il Protocollo n. 14 alla CEDU. Esso prevede in particolare che i ricorsi manifestamente irricevibili possono essere sbrigati da giudici unici (anziché da tre come previsto finora) e quelli manifestamente fondati da tre giudici (anziché da sette come previsto finora). Inoltre un nuovo criterio di ricevibilità permette alla Corte di dichiarare irricevibile un ricorso qualora il ricorrente non abbia subito un pregiudizio significativo.

La rappresentazione della Svizzera in seno alla Corte europea è affidata all'Ufficio federale di giustizia. Il Settore Diritto europeo e protezione internazionale dei diritti dell’uomo fornisce i formulari per i ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nonché le spiegazioni relative alla procedura ricorsuale.

Fonti e documentazione
Messaggio del Consiglio federale: FF 1968 II 1093 segg., 1972 I 989 segg., 1974 I 1035, 1986 II 589 segg., 1994 II 401 segg., 1995 I 999 segg., 1999 3153 segg., 2005 1913 segg
Conferenza ministeriale del 18/19 febbraio 2010
Rapporti trimestrali sulla giurisprudenza della CEDU
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