- Convenzione dell'ONU contro la tortura
(RS 0.105)
Sezione Esecuzione delle pene e delle misure (UFG, 17.09.2009)
Convenzione europea contro la tortura (UFG, 13.11.2008)
Protocollo facoltativo alla Convenzione dell’ONU contro la tortura (UFG, 08.12.2006)
Comunicati
Istituita la Commissione indipendente per la prevenzione della tortura (DFGP, 21.10.2009)
Migliorate ulteriormente le condizioni carcerarie (DFGP, 13.11.2008)
Nessun indizio di maltrattamenti (DFGP, 05.10.2007)
vedi anche all'indice
Tortura
Convenzione dell'ONU contro la tortura
Il 10 dicembre 1984 l'assemblea generale dell'ONU ha adottato la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105). Ratificata dalla Svizzera il 2 dicembre 1986, è entrata in vigore il 26 giugno 1987.
La Convenzione concretizza la proibizione generale della tortura, obbligando gli Stati contraenti ad adottare una serie di provvedimenti adeguati, per assicurare la prevenzione e la lotta contro le torture e per proteggere l'integrità fisica e spirituale delle persone private della loro libertà.
Questa convenzione istituisce - analogamente ai Patti del 1966 - un sistema di controllo internazionale. Gli Stati contraenti devono rendere conto ogni quattro anni alla Commissione dell'ONU contro la tortura (CAT) delle misure da loro adottate per adempire gli obblighi che la Convenzione impone loro. La commissione può prendere posizione sui rapporti o formulare proposte di ordine generale. Nel mese di maggio 2005 la commissione ha esaminato il quarto rapporto del Consiglio federale. Questo rapporto contiene un aggiornamento dei rapporti antecedenti del 1989, del 1993 e del 1997. Le Osservazioni finali emanate a seguito dell'esame dei rapporti della Svizzera e le raccomandazioni della commissione sono state comunicate ai Cantoni.
