Trasparenza nel finanziamento della politica: Precisazione dell’Ufficio federale di giustizia in merito al ruolo e alle richieste del Controllo federale delle finanze (CDF)

L’essenziale in breve:

  • Su mandato del Parlamento, il Consiglio federale designa l’autorità competente per il controllo e la pubblicazione dei dati e dei documenti. Il CDF non può rifiutare questo nuovo mandato legale.
  • Non esiste una base legale per imporre i controlli sul posto richiesti dal CDF contro la volontà degli interessati
  • Non esiste una base legale per indicare presunte irregolarità nei dati e nei documenti pubblicati dalle parti soggette all'obbligo di rendere pubblico il finanziamento.

 
Il Consiglio federale adotterà probabilmente l'ordinanza sulla trasparenza del finanziamento della politica (OFiPo) subito dopo il periodo di pausa delle sessioni e, allo stesso tempo, stabilirà la data di entrata in vigore della modifica del 18 giugno 2021 della legge federale sui diritti politici (a seguire «nLDP»). L’ordinanza deve rispettare il tenore materiale della legge e non può contemplare disposizioni più estensive.

Le richieste del CDF vanno oltre quanto previsto dalla legge: il legislatore non ha creato le basi legali né per imporre i controlli sul posto richiesti dal CDF contro la volontà degli interessati, né per indicare presunte irregolarità nei dati e nei documenti pubblicati dalle parti soggette all’obbligo di rendere pubblico il finanziamento.

Inoltre la richiesta del CDF contrasta con il progetto approvato dal Parlamento, che attribuisce la responsabilità dei dati e dei documenti pubblicati alle parti soggette all'obbligo di pubblicazione e la competenza di eventuali indagini penali alle autorità inquirenti cantonali.

Un sospetto d’irregolarità reso pubblico dal CDF potrebbe essere chiarito in sede di procedimento penale soltanto ad elezione o votazione avvenuta. Senza contare che la legge non prevede rimedi giuridici contro tali indicazioni, ragion per cui ne risulterebbe un danno (reputazionale) irreparabile nel caso in cui il sospetto si rivelasse infondato una volta conclusa l’elezione o la votazione.

In ogni caso, il CDF ha la possibilità di aggiungere ai dati pubblicati una dichiarazione di esclusione della responsabilità, indicante che, per legge, sono responsabili della correttezza dei dati le parti soggette all'obbligo di pubblicazione e che, ai sensi dell'articolo 76e nLDP, il CDF può effettuare soltanto controlli materiali a campione.

La legge sul Controllo delle finanze prevede che il CDF possa rifiutare mandati speciali da parte del Consiglio federale se compromettono la sua indipendenza e imparzialità. Questa disposizione contempla esclusivamente l’attuale sfera di competenza del CDF e non si applica al nuovo mandato relativo al finanziamento della politica, che non costituisce un mandato speciale del Consiglio federale, ma un nuovo mandato legale permanente. Del resto è incontestato che, in virtù della nLDP, la designazione dell’autorità di controllo compete al Consiglio federale.

Contrariamente a quanto spesso addotto, il nuovo mandato non è nemmeno paragonabile alle attività di controllo in materia sussidi. Il compito del CDF di verificare la redditività in materia di sussidi è stabilito dalla legge, che disciplina anche la procedura in caso di reclami. Il rapporto sui risultati del riesame viene pubblicato soltanto previo esame della Delegazione delle finanze e insieme al parere dell'organizzazione interessata. Queste regole di equità dovrebbero applicarsi anche al finanziamento della politica e soprattutto essere sancite nella legge.

Per adempiere il nuovo mandato, l’anno scorso il CDF aveva presentato un preventivo di 2,4 milioni di franchi per il 2022; il Parlamento ha approvato le risorse finanziarie e di personale richieste, e il CDF ha già iniziato i lavori per implementare un apposito sistema elettronico.

Il CDF è inoltre al corrente degli ulteriori colloqui in programma, cui ha già accettato di prendere parte. La procedura è confidenziale finché il Consiglio federale non avrà deciso in merito.

Ultima modifica 11.06.2022

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