Autorizzazione per la ricerca di partner oltre frontiera

Berna, 18.06.1999 - Aperta la procedura di consultazione sull'autorizzazione per la mediazione matrimoniale e la ricerca di partner transnazionali

Il 1o gennaio 2000 entreranno in vigore, insieme alla nuova regolamentazione legale del divorzio, anche le nuove disposizioni del codice delle obbligazioni sulla mediazione matrimoniale e la ricerca di partner. Queste disposizioni intendono proteggere la clientela degli istituti che esercitano la mediazione matrimoniale o la ricerca di partner. Esse sostituiscono la normativa vigente, antiquata, secondo cui il mediatore matrimoniale non può rivolgersi a un tribunale per ottenere il pagamento della mercede. In questo contesto, il legislatore ha sottoposto ad autorizzazione la professione di mediatore matrimoniale e la ricerca di partner nei confronti di o per persone all'estero. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha aperto una procedura di consultazione sul progetto di ordinanza e il rapporto esplicativo relativi a questa materia. La procedura dura fino al 1o settembre 1999.

L'autorizzazione: misura per combattere gli abusi

In questo progetto di ordinanza il Consiglio federale regola tra l'altro le condizioni e la durata dell'autorizzazione e le sanzioni da comminare ai mediatori in caso di infrazioni. Questi saranno inoltre tenuti a garantire le eventuali spese per il viaggio di ritorno delle persone presentate ai loro clienti. Per permettere alle autorità cantonali di decidere se sono verificate le condizioni per accordare l'autorizzazione, il progetto regola in maniera dettagliata la domanda di autorizzazione. L'autorizzazione presuppone che sia garantita un'attività di mediatore accurata e conforme alla legge. Chi richiede l'autorizzazione e le persone responsabili della mediazione non possono inoltre esercitare un'altra attività (come concedere crediti alla consumazione) che possa mettere in un rapporto di dipendenza le persone da presentare alla loro clientela. Le persone responsabili della mediazione transnazionale devono inoltre conoscere le prescrizioni in materia di diritto degli stranieri, segnatamente quelle sull'entrata e sul soggiorno in Svizzera. Infine, l'autorizzazione può essere accordata solo se il richiedente versa una cauzione forfettaria di almeno 5000 franchi, destinata a garantire le eventuali spese per il viaggio di ritorno delle persone da presentare ai clienti del mediatore. I Cantoni devono determinare l'autorità competente ad accordare le autorizzazioni e ad esercitare la sorveglianza sui mediatori.

Le nuove norme serviranno a mettere ordine e a prevenire gli abusi in questo campo professionale. Vengono in particolare combattute certe attività di cui sono vittime soprattutto donne provenienti dal Terzo Mondo o dai Paesi dell'Est.


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Servizio d'informazione DFGP, T +41 58 462 18 18



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Ultima modifica 30.01.2024

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