Impiego della coercizione di polizia: disciplinamento uniforme - Il Consiglio federale fissa al 1° gennaio 2009 l’entrata in vigore della legge sulla coercizione e delle relative disposizioni d’esecuzione

Berna, 12.11.2008 - In futuro l’impiego della coercizione di polizia da parte di autorità federali e cantonali operanti su mandato della Confederazione sarà disciplinato in modo uniforme. Mercoledì il Consiglio federale ha fissato al 1° gennaio 2009 l’entrata in vigore della legge sulla coercizione e delle relative disposizioni d’esecuzione.

La legge sulla coercizione intende garantire che l’impiego di violenza fisica, di mezzi ausiliari e di armi sia adeguato alle circostanze e rispetti nella misura del possibile l’integrità della persona interessata. Si applica a tutte le autorità federali (in particolare la Polizia giudiziaria federale, il Servizio federale di sicurezza e il Corpo delle guardie di confine) che devono impiegare la coercizione di polizia per lo svolgimento dei loro compiti, nonché ad autorità cantonali (segnatamente in caso di rimpatri o del trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà su mandato di un’autorità federale).

Legge e ordinanza stabiliscono quali mezzi coercitivi possono essere impiegati in determinate situazioni ed elencano i mezzi ausiliari e le armi ammessi. Due anni dopo l’entrata in vigore della legge sulla coercizione il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) allestirà un rapporto di valutazione relativo ai dispositivi inabilitanti (taser). Questi dispositivi possono essere impiegati soltanto a condizioni severe.


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Ultima modifica 30.01.2024

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