Rafforzare la lotta alla criminalità informatica su scala internazionale : Il Consiglio federale adotta il messaggio relativo alla ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa

Berna, 18.06.2010 - La Svizzera intende contribuire in maniera più incisiva alla lotta transfrontaliera contro la criminalità informatica e in Internet. Venerdì il Consiglio federale ha adottato il messaggio relativo alla ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità. La Convenzione obbliga gli Stati contraenti ad adeguare la loro legislazione alle sfide delle nuove tecnologie informatiche. La Svizzera soddisfa già in ampia misura i requisiti posti dalla Convenzione.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità è il primo trattato internazionale per la lotta contro la criminalità informatica e in Internet. Al fine di armonizzare il diritto penale, la Convenzione obbliga gli Stati contraenti a rendere perseguibili, in particolare, la frode informatica, il furto di dati, la falsificazione di documenti mediante computer o l'accesso a sistemi informatici protetti. Gli Stati contraenti devono inoltre punire la pornografia infantile e la violazione di diritti d'autore in Internet.

La Convenzione disciplina poi le modalità di raccolta e conservazione delle prove costituite da dati elettronici nelle inchieste penali. Intende in particolare garantire che le autorità inquirenti possano accedere rapidamente ai dati trattati elettronicamente, affinché questi ultimi non possano essere falsificati o eliminati nel corso della procedura. Infine, la Convenzione si propone di garantire una cooperazione ampia, rapida ed efficace tra gli Stati contraenti.

Necessari soltanto limitati adeguamenti legislativi

Il diritto penale svizzero soddisfa già in ampia misura i requisiti posti dalla Convenzione. È necessario un adeguamento soltanto per quanto riguarda la fattispecie penale dell'accesso illegale a un sistema per l'elaborazione di dati ("hacking", art. 143bis del Codice penale), per cui si prevede un'estensione della punibilità. Di conseguenza, in futuro si potrà perseguire già chi rende accessibili o diffonde password, programmi e altri dati, pur sapendo o dovendo presumere che essi saranno usati per accedere illegalmente a un sistema informatico protetto. Non occorre invece adeguare il Codice di procedura penale svizzero, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011 e permetterà un'applicazione unitaria in tutta la Svizzera delle disposizioni di diritto di procedura penale.

Una collaborazione internazionale più rapida

Nell'ambito della cooperazione internazionale l'attuazione della Convenzione esige un adeguamento della legge sull'assistenza in materia penale, in base a cui, a causa della labilità dei dati informatici, la competente autorità svizzera ha la facoltà di trasmettere, in determinati casi e a fini investigativi, i dati relativi al traffico informatico all'autorità richiedente già prima della conclusione della procedura di assistenza giudiziaria. Tuttavia, tali dati - che forniscono informazioni sul mittente, il destinatario, l'orario, la durata, la dimensione e il percorso di un messaggio - possono essere utilizzati come mezzi di prova soltanto dopo il passaggio in giudicato della decisione finale sulla concessione e sulla portata dell'assistenza giudiziaria.

Infine, la Convenzione impone di istituire un punto di contatto, disponibile 24 ore su 24 sette giorni su sette, che fornisca supporto alle indagini penali nazionali e internazionali nei casi di criminalità informatica. In Svizzera i compiti del punto di contatto sono attribuiti all'Ufficio federale di polizia (fedpol).


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Ultima modifica 30.01.2024

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