Nuova ordinanza sulle indicazioni di quantità

Berna. Le indicazioni di quantità sulle merci preimballate (imballaggi preconfezionati) e nella vendita di merce sfusa devono essere corrette. I consumatori, i fabbricanti, gli importatori e i negozianti devono potersi fidare. Mercoledì il Consiglio federale ha adottato una nuova ordinanza sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati. La nuova ordinanza rende le disposizioni più chiare per tutti gli interessati. Le bottiglie di vino da 70 cl possono continuare a essere vendute sul mercato svizzero.

Attualmente la maggior parte delle merci in commercio sono preimballate e pesate in assenza del consumatore. Due ordinanze specifiche, risalenti al 1998, regolano le modalità di misurazione e di indicazione del contenuto degli imballaggi preconfezionati e le modalità di misurazione nella vendita di merce sfusa. Entrambe le ordinanze saranno sostituite da una nuova normativa il 1° gennaio 2013.

La nuova ordinanza sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (ordinanza sulle indicazioni di quantità) rende più chiare alcune disposizioni e tiene conto delle nuove possibilità tecniche, come le bilance dotate di un dispositivo di tara, che permette di detrarre il peso dell'imballaggio. Inoltre le normative sono state riviste e adattate agli sviluppi del diritto internazionale, per esempio per quanto concerne gli imballaggi multipli o il peso sgocciolato delle conserve.

L’ordinanza risponde anche alla domanda se anche sul mercato svizzero possono essere utilizzate soltanto le bottiglie di vino da 75 cl e non più quelle da 70 cl, come previsto dall’Unione europea. Per rispettare le tradizioni vigenti in alcune regioni vinicole svizzere, questa limitazione non è stata trasposta nel diritto svizzero per quanto riguarda il vino venduto in Svizzera. Le esportazioni di vino nell'UE sono invece rette dal diritto dell'UE e pertanto non possono essere utilizzate bottiglie da 70 cl.

Affinché i consumatori possano distinguere con maggiore facilità le diverse dimensioni delle bottiglie, il Consiglio federale modifica l’ordinanza sull’indicazione dei prezzi. D’ora in poi dovrà essere specificato il prezzo unitario, ad esempio per decilitro, anche per le bottiglie di vino. In linea di massima, quest’indicazione non deve trovarsi sull’etichetta della bottiglia, ma può essere apportata su un cartellino separato sullo scaffale di vendita.

Infine, il 1° gennaio 2013 entrerà in vigore anche una nuova ordinanza del DFGP sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati. Tale ordinanza disciplina ad esempio i dettagli della vendita al pezzo o la procedura per determinare il peso sgocciolato delle conserve.

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Ultima modifica 05.09.2012

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