L’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE liberalizza la prestazione di servizi transfrontalieri temporanei fino a 90 giorni per anno civile. I lavoratori distaccati in Svizzera da un’azienda con sede nello spazio UE/AELS per un servizio della durata massima di 90 giorni soggiacciono all’obbligo di notifica ma non a quello del permesso.
Nella sessione estiva del 2012 il Parlamento ha deciso di rafforzare le misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone e di adeguare la legge sui lavoratori distaccati. Oltre a misure di lotta all’indipendenza professionale fittizia, ha deciso d’introdurre l’obbligo di notificare preliminarmente il salario corrisposto ai prestatori stranieri di servizi. Il Consiglio federale ha pertanto inserito nell’ordinanza sui lavoratori distaccati la notifica del salario prevista dalla vigente legge sui lavoratori distaccati. Il datore di lavoro straniero che distacca lavoratori in Svizzera dovrà indicare alle autorità svizzere, nell’ambito della procedura di notifica, il salario lordo che verserà a ciascun lavoratore. L’idea è di consentire ai competenti organi di controllo di procedere a verifiche più mirate e di perseguire i casi in cui c’è un sospetto di dumping salariale.
La modifica dell’ordinanza sui lavoratori distaccati ha richiesto anche alcune modifiche dell’ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone e dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC).
Le modifiche summenzionate entreranno in vigore il 15 maggio 2013.
Documenti
- EntsV (PDF, 16 kB, 16.04.2013)
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Odét (PDF, 16 kB, 16.04.2013)
(Questo documento non è disponibile in italiano)
- Commento (PDF, 20 kB, 16.04.2013)
Ultima modifica 17.04.2013
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