Il Consiglio federale ha deciso di proseguire le consultazioni in corso con l’UE al fine di trovare, se possibile, una soluzione consensuale, che preserverebbe l’ALC rispettando la Costituzione. In tal modo si garantirebbe la via bilaterale e si ristabilirebbe la certezza giuridica, d’importanza fondamentale per la piazza svizzera. Due studi scientifici condotti su incarico della Segreteria di Stato per l’economia SECO mostrano che la denuncia degli Accordi bilaterali I avrebbe ripercussioni importanti per l’economia svizzera.
Dato il vincolo temporale prescritto dal nuovo articolo costituzionale 121a, il Consiglio federale ha oggi incaricato il DFGP di elaborare, in parallelo ai colloqui in corso con l’UE, una clausola di salvaguardia unilaterale, che regoli l’immigrazione limitando temporaneamente e in modo mirato la concessione di permessi per persone provenienti dagli Stati dell’UE/AELS . La legge sugli stranieri definisce i parametri di una tale clausola di salvaguardia, per esempio il limite di immigrati dall’UE/AELS a partire dal quale l’anno successivo sono introdotti tetti massimi e contingenti. A quali tipi di permessi e di scopi di soggiorno siano applicabili questi ultimi è fissato dal Consiglio federale. Per prendere queste decisioni il Consiglio federale considererà in particolare gli interessi economici svizzeri e le raccomandazioni di una nuova commissione in materia di immigrazione, istituita sulla base delle proposte dell’avamprogetto per la consultazione.
Il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di elaborare, in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), un pertinente messaggio entro l’inizio di marzo 2016. Il Consiglio federale intende regolare l’immigrazione da Stati terzi in linea di principio conformemente all’avamprogetto posto in consultazione, in base a cui sono necessari anche tetti massimi per il ricongiungimento famigliare, per le persone senza attività lucrativa e per il settore dell’asilo.
Altre modifiche della legge sugli stranieri
Il medesimo messaggio comprende anche misure volte a migliorare l’esecuzione dell’ALC, in particolare escludendo che stranieri in cerca di lavoro possano beneficiare dell’aiuto sociale in Svizzera. L’avamprogetto definisce inoltre i criteri che stabiliscono quando uno straniero perde il diritto di soggiorno in seguito a cessazione dell’attività lucrativa e prevede uno scambio di dati tra le autorità in caso di ricorso alle prestazioni complementari.
Sempre entro l’inizio di marzo 2016 il DFGP presenterà anche un messaggio aggiuntivo sulle disposizioni in materia di integrazione nella legge sugli stranieri. L’obiettivo è facilitare l’integrazione dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente nel mercato del lavoro (promozione del potenziale di forza lavoro già presente sul territorio).
Ratifica del Protocollo sull’estensione alla Croazia
Una clausola di salvaguardia consensuale con l’UE permetterebbe di firmare e ratificare il Protocollo III sull’estensione dell’ALC alla Croazia, condizione necessaria affinché la Svizzera possa partecipare al programma quadro di ricerca europeo Horizon 2020 anche dopo il 2016. Mentre cerca una soluzione consensuale, la Svizzera può già firmare il Protocollo III, presentando al contempo una dichiarazione unilaterale in cui s’impegna affinché, al momento della ratifica, la compatibilità tra ALC e Costituzione sia assicurata.
Documenti
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Rapporto (PDF, 789 kB, 13.07.2020)
Attuazione dell’articolo 121a Cost., Regolazione dell’immigrazione (Modifica della legge sugli stranieri)
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Rapporto (PDF, 180 kB, 13.07.2020)
Avamprogetto di adeguamento all’art. 121a Cost. e a cinque iniziative parlamentari del disegno di modifica della legge sugli stranieri (Integrazione; 13.030)
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Rapporto (PDF, 746 kB, 13.07.2020)
Revisione parziale della legge sugli stranieri (LStr), della legge sulle prestazioni complementari (LPC) e dell’ordinanza sulla libera circolazione delle persone (OLCP): accesso all’aiuto sociale delle persone alla ricerca di un impiego, scambio di dati tra autorità migratorie e servizi addetti alle prestazioni complementari e definizione della qualità di lavoratore dei cittadini UE/AELS
Scheda informativa
- Scheda informativa: Attuazione dell’articolo 121a Cost.: clausola di salvaguardia nella legge sugli stranieri (PDF, 514 kB, 13.07.2020)
- Scheda informativa: Ulteriore modo di procedere per il progetto sull’integrazione: adeguamento all’articolo 121a Cost. e attuazione di quattro iniziative parlamentari (messaggio aggiuntivo) (PDF, 567 kB, 13.07.2020)
- Scheda informativa: Progetto di modifica di legge per migliorare l’esecuzione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (PDF, 515 kB, 13.07.2020)
Link
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Studio sull’abbandono dei Bilaterali I: perdite significative per l’economia
(comunicato SECO)
Ultima modifica 04.12.2015
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