Il 25 settembre 2015 il Parlamento aveva approvato la modifica del Codice delle obbligazioni (CO). Il termine per il referendum è decorso inutilizzato il 14 gennaio 2016.
Continuità della ditta
La modifica del CO, posta in vigore dal Consiglio federale in data odierna, permette di continuare a utilizzare una ditta a tempo indeterminato. In particolare, nel caso delle società di persone si potrà mantenere la stessa ditta anche se mutano i soci. In linea di massima la trasformazione in un'altra forma giuridica inciderà sulla ditta soltanto per quanto riguarda l'aggiunta di tale forma. In tal modo si conserva il valore conseguito e coltivato negli anni di una ditta. Inoltre, in futuro dalla ditta si riconoscerà direttamente la forma giuridica.
Stesse prescrizioni per la costituzione di una ditta
Per costituire una ditta varranno le stesse prescrizioni per tutte le società. Fatta eccezione per le imprese individuali, la ditta sarà costituita da un nucleo liberamente scelto integrato dall'indicazione della pertinente forma giuridica, che potrà essere scritta per esteso o come abbreviazione. Il Consiglio federale stabilisce le abbreviazioni delle forme giuridiche ammesse. Per tale motivo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni legali richiede anche un'integrazione dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC), che entrerà anch'essa in vigore il 1° luglio 2016.
Infine, la modifica del CO uniforma l'esclusività della ditta, estendendola a tutte le società in tutta la Svizzera. In tal modo si tiene conto del fatto che il raggio d'azione di molte società non si limita più al comune in cui hanno sede.
Documentazione
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Handelsregisterverordnung (PDF, 102 kB, 05.06.2020)
(HRegV)
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Ordonnance sur le registre du commerce (PDF, 160 kB, 05.06.2020)
(ORC)
(Questo documento non è disponibile in italiano) -
Codice delle obbligazioni (Diritto delle ditte commerciali)
(CO, RU 2016 1507)
Ultima modifica 18.05.2016
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