L’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) è in vigore tra Svizzera da una parte e Bulgaria e Romania dall’altra dal 1° giugno 2009. L’Accordo concede alle parti contraenti il diritto di limitare l’accesso al proprio mercato del lavoro per sette anni al massimo durante il periodo transitorio. Detto periodo è suddiviso in tre fasi distinte. Durante l’ultima fase, la Svizzera può mantenere le restrizioni in caso di reali o probabili perturbazioni gravi del mercato del lavoro.
In data odierna il Consiglio federale ha deciso di mantenere dal 1° giugno 2014 al 31 maggio 2016 le limitazioni per tutti i lavoratori dipendenti nonché per i fornitori di servizi di determinati settori (orticultura, edilizia nonché servizi di pulizia e di vigilanza).
Aumento della popolazione residente permanente da questi Paesi
Finora si è registrata una forte domanda dei contingenti, previsti nell’ALC, per la manodopera bulgara e romena: negli ultimi anni infatti i contingenti per permessi di dimora B sono sempre stati completamente sfruttati. Alla fine del 2013 i cittadini bulgari e romeni presenti in Svizzera con un permesso di dimora a lungo termine erano infatti 15 199 il che ha fatto aumentare la popolazione residente permanente da questi due Paesi del 18,1 per cento. Si tratta comunque di una quota esigua in rapporto alla popolazione residente permanente complessiva proveniente dall’UE o dall’AELS (0,8 %).
La proroga del termine transitorio è prevista dall’ALC e dai rispettivi protocolli. I termini transitori sono già stati sfruttati appieno nei confronti degli Stati membri dell’UE-17 e dell’UE-8.
Ultima modifica 28.05.2014
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