La legge sul credito al consumo (LCC) prevede che il Consiglio federale fissi in un’ordinanza il tasso d’interesse massimo ammesso per tutti i crediti soggetti alla LCC. Dal 2003, quando il Consiglio federale ha fissato il tasso d’interesse massimo al 15 per cento, l’ordinanza non è più stata adeguata e da allora il tasso è rimasto invariato.
Obbligo di adeguamento ai tassi d’interesse in vigore
Secondo la LCC, per la determinazione del tasso d’interesse massimo il Consiglio federale deve tener conto dei costi di rifinanziamento degli istituti di credito. Negli ultimi anni il livello generale dei tassi è diminuito sensibilmente, tanto che ormai si sono assestati al minimo storico. Di conseguenza, anche i costi di rifinanziamento si sono ridotti considerevolmente. Il Consiglio federale è pertanto obbligato ad adeguare il tasso d’interesse massimo. Dopo aver posto in consultazione una proposta di riduzione, ha ora adottato la relativa ordinanza.
Secondo la LCC, nel determinare il tasso d’interesse massimo il Consiglio federale deve tener conto dei tassi d’interesse della Banca nazionale, determinanti per il rifinanziamento dei crediti al consumo. A tale tasso va aggiunto un margine minimo fisso. La Banca nazionale indica il Libor a tre mesi come tasso determinante e ritiene adeguato, alla luce dei costi di rifinanziamento effettivi, un margine forfettario compreso tra gli 8 e i 10 punti percentuali. Il Consiglio federale ha pertanto deciso di fissare il tasso d’interesse massimo aggiungendo un margine al Libor a tre mesi e arrotondando il tasso ottenuto al numero intero più vicino. Per i crediti in contanti il suddetto margine è di 10 punti percentuali, fermo restando che il tasso d’interesse massimo deve ammontare almeno al 10 per cento. Per i crediti sotto forma di anticipo, ad esempio su carte di credito, il margine è invece di 12 punti percentuali, fermo restando che il tasso d’interesse massimo deve ammontare almeno al 12 per cento. La distinzione è dovuta al fatto che i crediti sotto forma di anticipo generano costi maggiori per i creditori rispetto ai crediti in contanti.
Se il Libor a tre mesi non aumenterà in modo significativo, il 1° luglio 2016 il tasso d’interesse massimo verrà ridotto dall’attuale 15 al 10 per cento per i crediti in contanti e al 12 per cento per i crediti sotto forma di anticipo.
In questo modo anche i debitori potranno trarre vantaggio dalla fase contingente di bassi tassi d’interesse. Inoltre, come dimostra il fatto che già oggi vengono concessi crediti al consumo con un tasso d’interesse del 6 per cento circa, le operazioni di credito possono essere gestite in modo redditizio anche con il nuovo tasso d’interesse massimo. Una simile riduzione del tasso, oltre a prevenire l’indebitamento eccessivo, comporta anche una diminuzione del numero di crediti a rischio.
Verifica annuale del tasso d’interesse massimo
L’ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC) fissa il meccanismo di calcolo per la determinazione del tasso d’interesse massimo. Su questo meccanismo si baseranno le verifiche annuali e gli eventuali adeguamenti del tasso.
Documenti
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Ordinanza
(RU 2016 273)
- Risultati della consultazione (PDF, 261 kB, 05.06.2020)
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Erläuterungen (PDF, 105 kB, 05.06.2020)
(Questo documento non è disponibile in italiano)
Ultima modifica 11.12.2015
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