Accordi bilaterali

La Svizzera dispone di quattro strumenti di cooperazione bilaterale in materia di migrazione: il dialogo migratorio, l’accordo di riammissione, l’accordo in materia di migrazione e il partenariato migratorio.

Mentre nei circa trenta dialoghi bilaterali in materia di migrazione vengono negoziati gli interessi di politica migratoria con lo Stato partner e sviluppate soluzioni e strategie comuni, numerosi accordi bilaterali di riammissione regolamentano la riammissione degli appartenenti allo Stato partner che soggiornano irregolarmente nell’altro Stato partner. Gli accordi in materia di migrazione contengono, oltre alle disposizioni sulla riammissione, regole sull’ammissione e il soggiorno di cittadini stranieri nonché sulla cooperazione con le autorità dello Stato partner. Gli strumenti più completi e flessibili a livello contenutistico nella politica migratoria estera sono i partenariati migratori. Essi implicano questioni come la lotta alla migrazione irregolare, la riammissione, l’aiuto al ritorno, la politica dei visti, ma anche esigenze specifiche degli Stati partner come la lotta alla tratta di esseri umani e la promozione dei diritti umani. Essi consentono una cooperazione su misura nell’ambito di progetti, programmi e accordi. I partenariati migratori non sono vincolanti giuridicamente e sono validi fintanto che rappresentano gli interessi della Svizzera e dello Stato partner.

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Ultima modifica 27.04.2021

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