La reintegrazione

La cittadinanza svizzera può essere persa. In determinate circostanze è possibile riacquistarla.

Perdita della cittadinanza svizzera

Tra le varie configurazioni in cui è possibile perdere la cittadinanza svizzera, tre di esse possono essere oggetto di una domanda di reintegrazione:

Le cittadine e i cittadini svizzeri che vivono all’estero possono tramandare la cittadinanza svizzera alle generazioni discendenti. I figli nati all’estero devono essere notificati presso la rappresentanza svizzera estera oppure presso un'autorità svizzera in patria entro il loro 25° anno d’età oppure possono annunciarsi essi stessi o dichiarare per iscritto di voler conservare la cittadinanza svizzera. Qualora la notifica non avvenga entro tale termine, essi perderanno la cittadinanza svizzera, a condizione che siano in possesso di un’altra cittadinanza.

Le cittadine e i cittadini svizzeri possono, su richiesta, essere svincolati dalla loro cittadinanza svizzera qualora non risiedano in Svizzera e possiedano la cittadinanza di un altro Stato. In questo modo perdono la cittadinanza svizzera.

Prima del 1° gennaio 1992 una svizzera che sposava uno straniero poteva perdere la cittadinanza svizzera.

Riacquisto della cittadinanza svizzera

La nuova legge sulla cittadinanza svizzera, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, prevede che le persone che hanno perso la cittadinanza svizzera possano presentare, entro un termine di dieci anni dalla perdita, una domanda di reintegrazione presso la competente rappresentanza svizzera. ll richiedente che risiede in Svizzera da tre anni può fare domanda di reintegrazione anche dopo la scadenza di tale termine.

Altre domande?

Sui seguenti siti web trovate le risposte alle vostre domande:

Per ulteriori domande potete rivolgervi via mail alla Segreteria di Stato della migrazione SEM oppure alle Rappresentanze all’estero.

Ultima modifica 23.03.2021

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