Federalismo oggi e ieri

Come si presenta la Svizzera del 21˚ secolo?

La nuova Costituzione federale del 1999 ha sancito l'autonomia non solo dei Cantoni, ma anche dei Comuni. L'articolo 50 recita: «L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale». La Confederazione è tenuta «nell'ambito del suo agire, a tenere conto delle possibili conseguenze per i Comuni» e a «prendere in considerazione la particolare situazione delle città e degli agglomerati». La nuova carta costituzionale non ha dunque comportato grandi cambiamenti nella suddivisione dei compiti, poiché di fatto i Comuni già vantavano un'autonomia praticamente indiscussa. Basandosi sull'articolo succitato, tuttavia, la Confederazione può stabilire un dialogo diretto con le città e i Comuni, cosa che le autorità cantonali non vedono sempre di buon occhio. I rappresentanti di tali autorità non perdono infatti occasione per ribadire l'autonomia cantonale, chiaramente sancita nelle pertinenti basi legali. Nessun Cantone può essere disciolto oppure fuso con altri per volontà dell'autorità centrale, così come è escluso qualunque controllo politico da parte della Confederazione. I Cantoni godono ovviamente di ampia autonomia in termini di imposizione fiscale, poiché devono disporre delle risorse necessarie per adempiere ai loro numerosi compiti. Per gli autoctoni si tratta di un'ovvietà, ma per gli immigrati è spesso motivo di perplessità il fatto che la pressione fiscale, ad esempio, ma anche il sistema scolastico varino da un Cantone all'altro.

Fatta eccezione per l'istruzione scolastica, in realtà non sono tanto le estese competenze dei Cantoni ad essere oggetto di dibattito politico quanto piuttosto i settori nei quali i Cantoni sono chiamati ad attuare disposizioni legali per conto della Confederazione. Per quanto ciò possa apparire semplice e lineare, in realtà si tratta di un processo alquanto complesso: il Parlamento federale non decide in sordina, per poi affidare all'Amministrazione federale il compito di attuare le sue decisioni mediante direttive indirizzate ai Cantoni. Questi ultimi, e le varie Conferenze cantonali, partecipano già alla fase di elaborazione dei progetti normativi nell'ambito delle consultazioni o degli incontri fra esperti. Prima di presentare una proposta al Parlamento, il Consiglio federale la sottopone infatti per parere alle cerchie interessate, tra cui spiccano per importanza le Cancellerie di Stato cantonali. Attuare una legge contro la volontà dei Cantoni è dunque praticamente impossibile.

Il federalismo ieri

Le origini del modello federale quale forma di organizzazione dello Stato vanno rintracciate per lo più oltreoceano. Il primo Stato federale, gli Stati Uniti, fu costituito alla fine del 18o secolo. Prima di allora si conoscevano solo Stati unitari o confederazioni di Stati. Una di queste confederazioni, quella elvetica, all'inizio del 19o secolo si presentava come un'entità contesa, in lotta per la propria sopravvivenza. Le esperienze fatte durante la Repubblica Elvetica, ovvero durante un regime imposto dall'esterno, si opponevano alla creazione di un nuovo Stato centrale, e un'unione di Stati era percepito come un costrutto troppo elastico e dalle prospettive incerte. Le idee federali d'oltreoceano apparvero quindi indicare la via percorribile: creare uno Stato federale nel quale i Cantoni beneficiassero della massima autonomia possibile e alle autorità centrali fossero riconosciute solo poche competenze. Nel suo «Vom Geist und Ungeist des Föderalismus» (La filosofia del federale e l'esempio Svizzera) lo storico Herbert Lüthy scrive, a proposito della Svizzera del 1848: «la federazione è la mediatizzazione sotto un unico potere centrale di entità precedentemente indipendenti; sul piano del diritto internazionale essa assume il ruolo esclusivo dello Stato ». La nuova Costituzione dello Stato federale elvetico riunì sotto di sé i Cantoni liberal-protestanti, la minoranza dei Cantoni cattolico-conservatori e le quattro regioni linguistiche. A garantire il successo di questa strategia federalista di sopravvivenza furono, da un lato, la grande autonomia dei Cantoni e, dall'altro, il principio della sovranità del Popolo.

Documentazione

Manifestazioni

  • EKM-Jahrestagung 2011
  • Journée annuelle CFM 2011

    Föderalismus: Segen oder Fluch für die Migrationspolitik? / Le fédéralisme : un bienfait ou un danger pour la politique de migration?
    (Questo documento non è disponibile in italiano)

Ultima modifica 19.09.2023

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