Restrizione della libertà di movimento dei richiedenti l’asilo

*

Le disposizioni internazionali più importanti relative al trattamento dei richiedenti l’asilo si trovano nella Convenzione contro la tortura, nella Convenzione di Ginevra sui rifugiati e nel Patto II dell’ONU. A livello federale sono determinanti soprattutto la legge sull’asilo, la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl), l’ordinanza 1 sull’asilo e l’ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo.

La maggior parte dei richiedenti l’asilo sono alloggiati nei centri federali d’asilo (CFA), nei quali la loro libertà di movimento è limitata a causa delle regole interne e dell’obbligo di presenza.

Nelle sue visite la Commissione esamina l’idoneità dell’infrastruttura dei centri federali d’asilo, in particolare per le famiglie con figli, ma anche l’assistenza (soprattutto alle persone vulnerabili) e l’offerta di possibilità d’occupazione. Controlla inoltre la gestione delle sanzioni e le misure nel settore della sicurezza.

Ultima modifica 24.04.2023

Inizio pagina