Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen (CAS)

Principali disposizioni: Assistenza giudiziaria in materia penale: articoli 48 - 53

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CAPITOLO 2

ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Articolo 48

(1) Le disposizioni del presente capitolo mirano a completare la convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e, nelle relazioni tra le Parti contraenti dell'Unione economica Benelux, il capitolo Il del Trattato Benelux di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell'11 maggio 1974 e a facilitare l'applicazione di detti accordi.

(2) Il disposto del paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione delle disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali in vigore tra le Parti contraenti.

Articolo 49

L'assistenza giudiziaria è accordata anche:

a) in procedimenti per fatti che, in base al diritto nazionale di una o di entrambe le Parti contraenti, sono punibili a titolo di infrazioni a regolamenti perseguite da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti a una giurisdizione competente, in particolare, in materia penale;

b) in procedimenti in materia di riparazione dei danni causati da provvedimenti presi in caso di procedimenti penali o da condanne ingiustificate;

c) nelle procedure di grazia;

d) nelle azioni civili collegate alle azioni penali, fino a che l'esercizio della giurisdizione penale non si è concluso con la decisione definitiva sull'azione penale;

e) per la notificazione di comunicazioni giudiziarie relative all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, della riscossione di un'ammenda o del pagamento delle spese del procedimento;

f) per misure relative alla sospensione della decisione o alla sospensione dell'esecuzione delle pene o delle misure di sicurezza, alla liberazione condizionale, al rinvio o all'interruzione dell'esecuzione delle pene o delle misure di sicurezza.

Articolo 50

(1) Le Parti contraenti si impegnano ad accordarsi, conformemente alla Convenzione ed al trattato di cui all'articolo 48, l'assistenza giudiziaria per le infrazioni alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di accise, d'imposta sul valore aggiunto e di dogane. Per disposizioni in materia doganale si intendono le norme stabilite dall'articolo 2 della Convenzione del 7 settembre 1967 tra il Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi relativa alla mutua assistenza tra amministrazioni doganali, nonché quelle di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981.

(2) Le domande basate sulla frode in materia di accise non possono essere respinte adducendo il motivo che il paese richiesto non preleva accise sulle merci oggetto della domanda.

(3) La Parte contraente richiedente non può trasmettere né utilizzare le informazioni o i mezzi di prova ottenuti dalla Parte contraente richiesta per indagini, perseguimenti (poursuites) o procedimenti diversi da quelli menzionati nella domanda, senza il preventivo consenso della Parte contraente richiesta.

(4) L'assistenza giudiziaria di cui al presente articolo può essere rifiutata se l'importo presunto dei diritti non riscossi o riscossi solo parzialmente rappresenta un valore non superiore a 25000 ECU, o, se il valore presunto delle merci esportate o importate senza autorizzazione rappresenta un valore non superiore a 100000 ECU, a meno che l'operazione, per circostanze intrinseche o inerenti alla persona dell'imputato, non sia considerata di estrema gravità dalla Parte contraente richiedente.

(5) Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando l'assistenza giudiziaria richiesta riguarda fatti passibili unicamente di pena pecuniaria per infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative e quando la richiesta proviene da un'autorità giudiziaria.

Articolo 51

Le Parti contraenti non subordinano la ricevibilità di rogatorie a scopo di perquisizione e di sequestro a condizioni diverse dalle seguenti:

a) Il fatto che ha dato luogo alla rogatoria è punibile, conformemente al diritto delle due Parti contraenti con pena privativa della libertà o misura di sicurezza restrittiva della libertà per una durata massima di almeno 6 mesi, ovvero punibile in base al diritto di una delle due Parti contraenti con una sanzione equivalente e in base al diritto dell'altra Parte contraente a titolo di infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti ad una giurisdizione competente in particolare in materia penale.

b) L'esecuzione della rogatoria è compatibile con il diritto della Parte contraente richiesta.

Articolo 52

(1) Ciascuna Parte contraente può inviare gli atti del procedimento direttamente a mezzo posta alle persone che si trovano nel territorio di un'altra Parte contraente. Le Parti contraenti comunicano al comitato esecutivo un elenco dei documenti che possono essere trasmessi in tal modo.

(2) Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l'atto è redatto, quest'ultimo - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto nella o nelle lingue della Parte contraente nel cui territorio si trova il destinatario. Se l'autorità che invia l'atto sa che il destinatario conosce soltanto un'altra lingua, l'atto - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto in quest'altra lingua.

(3) Il perito o il testimone che non abbia ottemperato alla citazione trasmessa per posta, non può, quand'anche la citazione contenesse ingiunzioni, essere sottoposto a sanzioni o misure cogenti, a meno che successivamente egli non si rechi spontaneamente nel territorio della Parte richiedente e sia qui regolarmente citato di nuovo. L'autorità che invia a mezzo posta le citazioni cura che esse non contengano ingiunzioni. Questa disposizione non pregiudica l'articolo 34 del Trattato Benelux di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell'11 maggio 1974.

(4) Se il fatto all'origine della richiesta di assistenza giudiziaria è punibile conformemente al diritto delle due Parti contraenti come infrazione a regolamenti perseguiti da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti ad una giurisdizione competente, in particolare in materia penale, l'invio degli atti del procedimento deve avvenire, in linea di massima, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

(5) In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, l'invio di documenti attenti alla procedura può essere effettuato per il tramite delle autorità giudiziarie della Parte contraente richiesta, se l'indirizzo del destinatario è sconosciuto o se la Parte contraente richiedente esige che la notificazione sia fatta alla persona.

Articolo 53

(1) Le domande di assistenza giudiziaria possono essere fatte direttamente tra le autorità giudiziarie e nello stesso modo possono essere rinviate le risposte.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 lasciano impregiudicata la facoltà di inviare e rinviare domande da un Ministero della giustizia all'altro o per il tramite degli uffici centrali nazionali dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale.

(3) Le domande di trasferimento temporaneo o di transito di persone in stato di arresto provvisorio o di detenzione o che sono sottoposte a misure privative della libertà e lo scambio periodico o occasionale di dati relativi al casellario giudiziario debbono essere effettuati per il tramite dei Ministeri della Giustizia.

(4) Ai sensi della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, per Ministero della Giustizia s'intende, per la Repubblica federale di Germania, il Ministro federale della Giustizia ed i Ministri o Senatori della Giustizia degli Stati federati.

(5) Le denuncie ai fini dell'instaurazione di procedimenti per infrazioni alla legge relativa al tempo di guida e di riposo, effettuate conformemente all'articolo 21 della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 o all'articolo 42 del Trattato Benelux di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal protocollo dell'11 maggio 1974 possono essere inviate direttamente dalle autorità giudiziarie della Parte contraente richiedente alle autorità giudiziarie della Parte contraente richiesta.

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Ultima modifica 25.10.2016

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