Coronavirus: dal 3 agosto 2020 è ammessa l’entrata di cittadini di Stati terzi che visitano il proprio partner in Svizzera

Berna-Wabern, 30.07.2020 - Il 20 luglio 2020 il Consiglio federale ha revocato tutte le limitazioni d’entrata nei riguardi dei primi dodici Stati all’infuori dell’UE/AELS. In provenienza da tutti gli altri Stati terzi, invece, l’entrata in Svizzera in vista di un soggiorno breve continua a essere ammessa soltanto in casi eccezionali. Dal 3 agosto 2020 è nuovamente ammessa l’entrata in Svizzera di cittadini di Stati terzi che visitano il proprio partner in Svizzera, tuttavia a condizione che possano dimostrare la loro relazione. In tutti i casi le persone provenienti da Stati e regioni con rischio elevato di contagio sottostanno all’obbligo di quarantena.

Chi ha il proprio coniuge o partner registrato in Svizzera oppure ha figli minorenni comuni con questa persona è considerato un caso di rigore ai sensi dell’ordinanza 2 COVID-19 ed è pertanto esonerato dalle limitazioni d’entrata legate al coronavirus. Dal 3 agosto 2020 anche le persone che vivono una relazione amorosa o un altro tipo di legame intimo con una persona residente in Svizzera senza essere sposate, vivere in un’unione domestica registrata o avere figli minorenni comuni con essa possono appellarsi a questa disposizione riguardante i casi di rigore.

La relazione deve sussistere da un certo tempo ed essere dimostrata

Queste persone necessitano di un invito della persona residente in Svizzera e devono dimostrare che la loro relazione risale a un certo tempo ed è stata curata regolarmente. Devono altresì dimostrare di essersi incontrate personalmente con il loro partner, in Svizzera o all’estero, almeno una volta prima dell’erogazione delle limitazioni all’entrata. Sono considerate prove, oltre all’invito scritto con copia del passaporto svizzero o della carta di soggiorno, per esempio una conferma della relazione firmata dalle due persone, una corrispondenza epistolare o via email, biglietti di volo, fotografie nonché copie di timbri di entrata e uscita nel passaporto.

Le rappresentanze svizzere all’estero possono rilasciare un visto a persone provenienti da Stati sottostanti all’obbligo del visto, a condizione che siano soddisfatte sia le condizioni precitate sia le condizioni d’entrata ordinarie. Le rappresentanze possono rilasciare un’attestazione alle persone provenienti da Stati esentati dall’obbligo del visto che altrimenti non potrebbero intraprendere il viaggio in Svizzera. Si raccomanda di entrare direttamente in Svizzera, non essendo, infatti, garantito il transito attraverso altri Stati. Dopo la visita dev’essere garantita e possibile la partenza conforme ai termini. Tutte le persone provenienti da Stati e regioni con rischio elevato di contagio sottostanno all’obbligo di quarantena anche se hanno ottenuto un’autorizzazione d’entrata.


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Ultima modifica 30.01.2024

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