Carcerazione amministrativa del diritto in materia di stranieri

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© Peter Schulthess, prison.photography

Contrariamente alla detenzione nell’ambito dell’esecuzione delle pene e delle misure, la carcerazione amministrativa del diritto in materia di stranieri non ha lo scopo di sanzionare un reato, bensì intende garantire l’esecuzione dell’allontanamento, in base alla decisione di un’autorità, di uno straniero senza titolo di soggiorno valido.

Le norme e gli standard internazionali determinanti si trovano nel Patto II dell’ONU, nella Convenzione contro la tortura, nella CEDU e nel regolamento Dublino III. Nel diritto federale la carcerazione amministrativa del diritto in materia di stranieri è disciplinata dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e dall’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE).

Nelle visite, la Commissione esamina in particolare il rispetto del principio di separazione delle persone a seconda del loro statuto, le restrizioni della libertà di movimento (soprattutto il tempo di reclusione in cella), l’accesso a possibilità occupazionali e la gestione dei contatti con l’esterno.

La Commissione ha constatato che negli stabilimenti visitati le possibilità di movimento delle persone incarcerate sono eccessivamente limitate. Il tempo di reclusione in cella delle persone in carcerazione amministrativa equivale a quello delle persone che scontano una pena detentiva o in carcerazione preventiva. Ad eccezione del passeggio diurno di un’ora e di eventuali altre possibilità di occupazione, gli stranieri in carcerazione amministrative passano la maggior parte della giornata nella loro cella.

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Ultima modifica 01.07.2020

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