Costi per la sicurezza dei centri federali d’asilo: regolato il rimborso per la sospensione temporanea dell’esercizio

Berna, 18.11.2020 - D’ora in poi la Confederazione parteciperà ai costi per la sicurezza sopportati dai Cantoni di ubicazione di un centro federale d’asilo anche in caso di chiusura temporanea del centro. Nella seduta del 18 novembre 2020 il Consiglio federale ha approvato la corrispondente modifica dell’ordinanza 2 sull’asilo.

Dal 1° marzo 2019 in Svizzera le procedure d'asilo vengono svolte in sei regioni d'asilo. Ogni regione d'asilo ospita un centro federale d'asilo (CFA) con funzione procedurale e fino a quattro CFA senza funzione procedurale. Per rispondere con la necessaria flessibilità a fluttuazioni e mantenere i costi bassi, può succedere che i CFA, a seconda del loro tasso d'occupazione, debbano essere temporaneamente chiusi.

I Cantoni di ubicazione di un CFA adempiono anche compiti nel settore della sicurezza. In virtù della legge sull'asilo, la Confederazione può versare ai Cantoni che ospitano un CFA sul proprio territorio una somma forfettaria ai costi per la sicurezza. Secondo la disciplina attuale, l'importo del contributo forfettario alle spese per la sicurezza è definito in base alla dimensione del centro, fermo restando che il versamento del contributo è previsto solo durante la durata d'esercizio ordinaria. Finora la questione dell'indennizzo nel caso di chiusura temporanea di un CFA non è stata disciplinata.

La nuova normativa entrerà in vigore il 1° gennaio 2021

L'adeguamento dell'ordinanza 2 sull'asilo, ora approvato dal Consiglio federale, è volto a rimborsare per un determinato periodo i costi sopportati dai Cantoni nel settore della sicurezza a causa della chiusura temporanea di un CFA. Si tratta di costi imputabili in prima linea alle risorse in termini di personale di polizia.

Durante i primi sei mesi di chiusura di un CFA sarà versata l'intera somma forfettaria ai costi per la sicurezza, nel secondo semestre la metà. In questo modo i Cantoni potranno continuare ad assicurare la disponibilità operativa del CFA nonché pianificare ed attuare tempestivamente i necessari adeguamenti in vista di un'ottimizzazione dei costi. L'indennizzo sarà versato per un anno al massimo. La nuova normativa entrerà in vigore il 1° gennaio 2021.


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Ultima modifica 06.02.2024

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