Pubblicato il 28 febbraio 2016
Iniziativa popolare "Per l’attuazione dell’espulsione degli stranieri che commettono reati" (Iniziativa per l’attuazione)
Votazione popolare 28 febbraio 2016
- Partecipazione: 63,73%
- Totale: 3'342'063
- Sì: 1'375'098 (41,1%)
- No: 1'966'965 (58,9%)
- Partecipazione: 63,73%
Sotto trovate le informazioni sull’iniziativa "Per l’ attuazione dell’espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l’attuazione)" che il DFGP aveva messo in rete prima della votazione del 28febbraio2016.
Alla fine del 2010 Popolo e Cantoni hanno accettato l’iniziativa «Per l’espulsione degli stranieri che commettono reati (iniziativa espulsione)», che obbliga il Parlamento ad attuare entro cinque anni le nuove disposizioni costituzionali mediante l’adeguamento delle pertinenti leggi. Il Parlamento ha espletato per tempo il suo compito. Contro le nuove leggi per l’espulsione di stranieri che commettono reati non è stato lanciato il referendum. Per contro, già alla fine di dicembre 2012, ossia mentre erano ancora in corso i lavori legislativi, i promotori hanno lanciato un’iniziativa («iniziativa per l’attuazione»), che si spinge oltre l’iniziativa espulsione e mira a inasprire ulteriormente le leggi.
Automatismo rigido
L’iniziativa chiede che gli stranieri che commettono determinati reati siano espulsi automaticamente dalla Svizzera, a prescindere dalla gravità del reato, dall’entità della pena comminata e da altre circostanze.
Violazione dei principi fondamentali della democrazia
Consiglio federale e Parlamento respingono l’iniziativa per l’attuazione. Il Consiglio federale ritiene che sia disumana e tratti i due milioni di stranieri presenti in Svizzera come persone di seconda classe. L’iniziativa vorrebbe che per loro non sia più applicabile il principio secondo cui per comminare una misura tanto grave come l’espulsione dal Paese il giudice debba esaminare ogni singolo caso. Essa colpirebbe in modo particolare le persone che sono radicate in Svizzera, come gli stranieri di seconda generazione.
L’iniziativa per l’attuazione scardina inoltre la separazione dei poteri e viola i principi fondamentali della nostra democrazia. Mirando a sancire direttamente nella Costituzione disposizioni dettagliate sull’espulsione, elude il Parlamento. Nella nostra democrazia, il compito di emanare le leggi spetta però proprio al Parlamento. L’iniziativa intende inoltre limitare massicciamente l’autonomia dei giudici, che non potrebbero più considerare né le peculiarità del singolo caso né i gravi casi di rigore personale.
Incertezza giuridica: un danno per l’economia
L’iniziativa per l’attuazione, infine, entra in conflitto con diversi obblighi internazionali, tra cui quelli in materia di diritti umani e l’Accordo sulla libera circolazione delle persone con l’UE. Se accettata, l’iniziativa potrebbe ostacolare ulteriormente i rapporti bilaterali tra la Svizzera e l’UE e appesantire il clima, già difficile, per i negoziati relativi all’attuazione dell’iniziativa sull’immigrazione di massa. Rapporti poco chiari con il nostro partner economico principale sono molto dannose per l’economia. La stabilità e la certezza giuridica sono però due importanti punti di forza della Svizzera che non dovremmo incoscientemente mettere in gioco.
Domande e risposte
L’iniziativa per l’attuazione e la democrazia
Il buon funzionamento della nostra democrazia è dovuto principalmente alla stretta collaborazione di molti attori. Popolo e Cantoni decidono sulle iniziative costituzionali; dopo aver preso atto delle relative proposte del Consiglio federale il Parlamento attua nella legislazione le iniziative approvate e si adopera per risolvere le eventuali contraddizioni tra gli articoli costituzionali nuovi e quelli vecchi. I Cantoni, i partiti e altre cerchie interessate possono esprimere il loro parere sul progetto di legge nel quadro della consultazione. Infine, chi non approva la legge può lanciare il referendum. Questi meccanismi ben equilibrati fra loro assicurano che una legge ottenga un ampio consenso e che possa essere effettivamente applicata ed eseguita nella prassi.
Gli autori dell’iniziativa per l’attuazione hanno tuttavia scelto un’altra strada. Non hanno lanciato il referendum contro la legge da essi criticata sull’attuazione dell’iniziativa espulsione, ma hanno depositato un nuova iniziativa, e questo ancora prima che il Parlamento si sia chinato sull’iniziativa espulsione, sconvolgendo così l’iter legislativo consolidato. L’iniziativa per l’attuazione è contraria alle regole basilari della democrazia, perché provoca uno squilibrio nella separazione dei poteri: il Parlamento viene escluso e la popolazione diventa il Parlamento.
No. L’iniziativa espulsione obbligava il legislatore ad attuare le nuove disposizioni costituzionali entro cinque anni. Il Parlamento ha svolto il proprio compito per tempo. L’iniziativa espulsione è stata attuata, le leggi sono state inasprite e possono entrare rapidamente in vigore dopo la votazione.
Il Consiglio federale ha presentato e posto in consultazione un progetto di legge in tempi brevi. Tuttavia, poco dopo la consultazione e ancora prima che il Parlamento iniziasse i dibattiti sul progetto di legge, è stata depositata l’iniziativa per l’attuazione. Questo modo di procedere ha de facto eluso il legislatore e, quindi, non è compatibile con le regole basilari della nostra democrazia.
Iniziativa per l’attuazione e attuazione dell’iniziativa espulsione
L’iniziativa per l’attuazione prevede un rigido automatismo: lo straniero che commette un determinato reato sarà espulso automaticamente dalla Svizzera, senza che le autorità penali possano prendere in considerazione le circostanze del caso specifico.
Anche le leggi d’attuazione dell’iniziativa espulsione prevedono l’espulsione obbligatoria per gli stranieri condannati per reati gravi. In casi eccezionali, tuttavia, il giudice può, grazie a una clausola per i casi di rigore, rinunciare a disporre l’espulsione dal territorio svizzero.
I dettagli sono illustrati in un documento separato.I dettagli sono illustrati in due documenti separati:
Differenze tra l’iniziativa per l’attuazione e le nuove leggi volte ad attuare l’iniziativa espulsione
PDF126.45 kB5 giugno 2020
Iniziativa sull’espulsione – iniziativa per l’attuazione – attuazione dell’iniziativa sull’espulsione: principali differenze
PDF174.36 kB5 giugno 2020
Tabelle: Unterschiede Deliktskataloge Durchsetzungsinitiative – Umsetzung neue Verfassungsbestimmungen zur Ausschaffungsinitiative
(Questo documento non è disponibile in italiano)
PDF74.97 kB5 giugno 2020
Per quanto riguarda l’iniziativa per l’attuazione, gli elenchi dei reati che portano all’espulsione dal territorio svizzero sono due: il primo comprende perlopiù reati gravi che comportano in ogni caso l’espulsione obbligatoria; il secondo, invece, reca anche reati di minore gravità (p. es. infrazioni alla legge sugli stranieri) e addirittura reati non perseguiti d’ufficio (p.es. lesioni personali semplici, «effrazione» definita come danneggiamento combinato con violazione di domicilio). Perché sia espulso per avere commesso questi reati l’autore deve avere precedenti penali, vale a dire che negli ultimi dieci anni deve essere stato condannato a una pena detentiva o pecuniaria.
Le leggi d’attuazione dell’iniziativa espulsione, invece, si limitano a un unico elenco dei reati. L’espulsione dal territorio svizzero non è prevista soltanto per determinati crimini, ma per tutti quelli che comportano l’uccisione, il ferimento grave o la messa in pericolo di esseri umani, come pure per tutti i crimini sessuali e tutti i reati gravi contro il patrimonio. Questo elenco comprende soltanto pochi reati di minore entità. L’autore non deve avere precedenti penali perché sia espulso.
Il Consiglio federale attende l’esito della votazione del 28 febbraio 2016 prima di decidere l’entrata in vigore delle nuove disposizioni legali sull’attuazione dell’iniziativa espulsione. A tal fine terrà inoltre conto del tempo chiesto dai Cantoni per adeguare le disposizioni d’applicazione e le infrastrutture. Questo modo di procedere si fonda sulla considerazione che, approvando l’iniziativa per l’attuazione, Popolo e Cantoni respingerebbero indirettamente anche le leggi decise dal Parlamento per l’attuazione dell’iniziativa espulsione.
Sì, a questo proposito il tenore dell’iniziativa per l’attuazione è inequivocabile. Essa interessa gli «stranieri che commettono reati». La nozione comprende le persone che non possiedono la cittadinanza svizzera e quindi anche gli stranieri della seconda generazione, per i quali l’iniziativa per l’attuazione non prevede eccezioni.
Per gli stranieri della seconda generazione, nati o cresciuti in Svizzera, le leggi d’attuazione dell’iniziativa per l’espulsione decise dal Parlamento, invece, contemplano una regolamentazione speciale che tiene conto della loro situazione particolare. Nel loro caso, il giudice può, a titolo eccezionale, rinunciare all’espulsione dal territorio svizzero se per lo straniero questa costituirebbe un grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale (clausola di rigore).
No. Le condizioni per l’applicazione della clausola di rigore sono molto severe. L’applicazione della clausola è prevista soltanto a titolo eccezionale. Il grave caso di rigore personale non basta per consentire a un giudice di rinunciare, nel caso concreto, all’espulsione. La clausola esige infatti anche che l’interesse pubblico all’espulsione non prevalga. Può quindi essere applicata soltanto se lo straniero interessato – che sia o no della seconda generazione – ha commesso un reato di minore gravità. Se il reato è grave, invece, l’interesse pubblico prevale e l’autore deve essere espulso.
Per il Consiglio federale è chiaro che gli stranieri autori di reati gravi devono lasciare la Svizzera. Non dobbiamo dimenticare che la nostra Costituzione prevede principi dello Stato di diritto fondamentali che valgono sia per i cittadini svizzeri che per gli stranieri. La clausola di rigore permette di rispettare meglio questi principi. Lo stesso vale per gli impegni assunti dalla Svizzera in virtù del diritto internazionale: la clausola di rigore consente di conciliare meglio le disposizioni sull’espulsione di stranieri che commettono reati con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato con l’Unione europea e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Iniziativa per l’attuazione e attuazione dell’iniziativa espulsione
Secondo l’Ufficio federale della statistica, nel 2014 sarebbero state espulse 10 210 persone con l’iniziativa per l’attuazione; 3863 con le nuove leggi d’attuazione dell’iniziativa espulsione. Non è tuttavia possibile quantificare il numero effettivo di espulsioni dal territorio svizzero (divieto di respingimento od ostacoli tecnici).
Sia le nuove leggi d’attuazione dell’iniziativa espulsione che l’iniziativa per l’attuazione prevedono la possibilità, in determinati casi, di rinunciare all’espulsione. Nel caso delle leggi d’attuazione dell’iniziativa espulsione si tratta di eccezioni secondo una clausola di rigore e di rare situazioni di legittima difesa o stato di necessità; nel caso dell’iniziativa per l’attuazione, invece, si può rinunciare all’espulsione soltanto in rare situazioni di legittima difesa o stato di necessità.
Non è possibile quantificare il numero di casi cui le autorità penali applicheranno questa eccezione. È tuttavia certo che l’iniziativa per l’attuazione interessa potenzialmente un numero di persone molto più elevato delle nuove leggi d’attuazione dell’iniziativa espulsione poiché contempla anche reati diffusi lievi.
I reati gravi si differenziano a malapena l’uno dall’altro, gli elenchi dei reati si distinguono soltanto per pochi reati. La differenza più importante e decisiva risiede nel fatto che l’iniziativa per l’attuazione comprende anche reati diffusi lievi, le nuove leggi, invece, no. Secondo l’Ufficio federale di statistica, con l’iniziativa per l’attuazione circa 7 700 persone (anno di riferimento: 2014) sarebbero state colpite da una decisione di espulsione dal territorio svizzero per aver commesso reati poco gravi, il che corrisponde a circa tre quarti.
Tra questi reati lievi si annoverano ad esempio le infrazioni semplici alla legge sugli stranieri (p.es. violazioni delle prescrizioni in materia d’entrata, soggiorno illegale o esercizio di un’attività senza autorizzazione; art. 115 cpv. 1 LStr), reati di droga di scarsa gravità (art. 19 cpv. 1 LStup) o «effrazione» definita come violazione di domicilio e danneggiamento (art. 139 in combinato disposto con art. 144 CP). Se lo straniero è già stato condannato in passato a una pena detentiva o pecuniaria, l’espulsione è automatica anche per questi reati lievi.
L’iniziativa per l’attuazione non interessa quindi soltanto la criminalità grave. Una buona parte di stranieri interessati dall’iniziativa, inoltre, devono già oggi lasciare la Svizzera perché vi soggiornano illegalmente.
L’analisi delle peculiarità del singolo caso riveste un’importanza cruciale soprattutto per garantire il rispetto del principio della proporzionalità nel caso di reati di minore gravità, ma l’iniziativa per l’attuazione questo non lo consente.
La quota di stranieri tra i detenuti è elevata. Nel 2014 era pari al 68 per cento. La lotta contro la criminalità degli stranieri deve essere condotta su vari livelli. L’espulsione dal territorio svizzero non basta per contrastare la criminalità degli stranieri. Anche la prevenzione riveste un ruolo importante a tal fine. Occorre, ad esempio, migliorare l’integrazione degli stranieri e offrire ai richiedenti l’asilo programmi di lavoro e occupazionali volti a strutturare le loro giornate.
Negli ultimi anni il Consiglio federale ha rafforzato la cooperazione di polizia nel settore della criminalità itinerante transfrontaliera. Schengen, inoltre, mette a disposizione delle autorità importanti strumenti per lottare contro la criminalità transfrontaliera (p. es. il sistema d’informazione Schengen, SIS).
Le spese legate all’esecuzione delle pene inflitte agli stranieri non vengono semplicemente meno. Anche nel caso di un’accettazione dell’iniziativa per l’attuazione, gli autori di reato stranieri, condannati in Svizzera e interessati dall’iniziativa per l’attuazione, sono espulsi dalla Svizzera soltanto dopo aver scontato la loro pena. Questo è quanto prevede l’iniziativa (art. 197 cpv. 1 n. III/1 Cost.).
Attualmente non è dato sapere se in futuro il numero di detenuti stranieri subirà un calo. Ciò dipende dagli sviluppi della criminalità.
Alle spese per l’esecuzione penale vanno inoltre contrapposte quelle legate all’esecuzione delle numerose espulsioni supplementari.
Infine, l’iniziativa per l’attuazione provocherà verosimilmente un aumento dell’onere lavorativo per i giudici e i ministeri pubblici poiché, anche nel caso di pene lievi, gli interessati tenteranno di difendersi con ogni mezzo dall’espulsione impugnando più frequentemente le sentenze. Ciò può generare ingenti spese supplementari.
Non c’è bisogno dell’iniziativa per l’attuazione per aumentare la sicurezza in Svizzera: le nuove leggi d’attuazione dell’iniziativa espulsione prevedono già l’espulsione degli stranieri che commettono reati gravi quali l’omicidio, la violenza carnale o la rapina. Il Parlamento ha già deciso queste leggi.
L’iniziativa per l’espulsione invece interessa soprattutto gli autori di reati lievi quali, ad esempio, le violazioni della legge sugli stranieri (inosservanza delle prescrizioni d’entrata, esercizio di un’attività senza permesso). Simili reati non rappresentano un pericolo particolare per la nostra sicurezza.
L’iniziativa per l’attuazione non offre mezzi efficaci per lottare contro il fenomeno della criminalità itinerante, vale a dire gli stranieri che entrano in Svizzera per commettere un furto e poi lasciare immediatamente il Paese. Non nutrendo l’intenzione di soggiornare in Svizzera, i criminali itineranti in genere non si lasciano impressionare dallo spettro dell’espulsione. Spesso, inoltre, non cadono nelle reti della polizia, per cui non è nemmeno possibile pronunciare un’espulsione nei loro confronti.
Il principio della proporzionalità
Nel singolo caso, l’iniziativa per l’attuazione può portare a decisioni assolutamente sproporzionate per gli stranieri recidivi. È infatti possibile che una persona venga condannata ad esempio per un reato lieve contemplato dal secondo elenco dei reati dell’iniziativa per l’attuazione e ora debba obbligatoriamente lasciare la Svizzera, perché in passato ha già subito una condanna pecuniaria con la condizionale per un altro reato di lieve entità. Il precedente può anche essere costituito, ad esempio, da una violazione alla legge sulla circolazione stradale sanzionata con una pena pecuniaria con condizionale.
Il giudice non può inoltre considerare le circostanze del caso individuale nemmeno quando ritiene che non sia stato commesso un reato grave. Questa circostanza può portare a situazioni urtanti in ragione del carattere manifestamente sproporzionato dell’espulsione.
L’iniziativa per l’attuazione è disumana, perché tratta gli stranieri come esseri umani di una classe inferiore, privandoli dei principi che sono stati creati per tutte le persone in questo Paese, come ad esempio quello secondo il quale il giudice deve poter valutare le peculiarità del singolo caso.
Qui di seguito sono illustrati due esempi di violazione del principio della proporzionalità:
- una giovane donna di seconda generazione perfettamente integrata scavalca il recinto di una fabbrica e disegna un graffiti sul muro dell’edificio. Il giudice la condanna per violazione di domicilio e danneggiamento a una pena pecuniaria con la condizionale di 30 aliquote giornaliere. Visto che qualche anno prima, la giovane donna era stata condannata a una pena pecuniaria con la condizionale di 30 aliquote giornaliere per aver circolato senza licenza di condurre, il giudice la deve ora espellere per almeno cinque anni, senza poter prendere in considerazioni le circostanze del caso specifico;
- un padre di famiglia straniero, domiciliato da diversi decenni in Svizzera ed esercitante un’attività lucrativa, litiga, leggermente ubriaco, con un collega e gli tira uno schiaffo. Il collega presenta querela e il ministero pubblico condanna il padre di famiglia per lesioni semplici a una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere. Nove anni prima, tuttavia, il padre di famiglia, aveva insultato un collega di lavoro che lo aveva offeso ed era stato condannato a una pena pecuniaria con la condizionale di 30 aliquote giornaliere. Per questo motivo ora il ministero pubblico deve pronunciare l’espulsione obbligatoria del padre di famiglia per almeno cinque anni – e quindi sradicarlo dal suo contesto familiare, sociale e lavorativo.
Conflitti con l’Europa
L’automatismo previsto dall’iniziativa per l’attuazione non è compatibile con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone, il quale ammette sì l’espulsione dalla Svizzera di un cittadino di uno Stato dell’UE o dell’AELS, ma a condizione che rappresenti una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l’ordine pubblico. Per poter stabilire la gravità della minaccia devono essere esaminate le circostanze del caso individuale, cosa che l’iniziativa per l’attuazione non consente.
Verosimilmente, l’approvazione dell’iniziativa per l’attuazione comporterebbe incertezze supplementari in relazione ai rapporti bilaterali tra la Svizzera e l’UE e potrebbe ostacolare i colloqui in corso sull’attuazione dell’iniziativa popolare «Contro l’immigrazione di massa». Ad oggi non possiamo sapere se si arriverà a una denuncia dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone. In caso affermativo, comunque, a livello giuridico la situazione sarebbe chiara, poiché in virtù della clausola della ghigliottina, la denuncia dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone porterebbe inevitabilmente all’abbandono dei Bilaterali I.
La Svizzera può, come gli Stati membri dell’UE, proporre in qualsiasi momento una modifica dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone. Questa entrerà tuttavia in vigore soltanto con il consenso di tutte le parti aderenti, vale a dire l’UE e i singoli Stati membri.
L’approvazione dell’iniziativa per l’attuazione comprometterebbe la certezza del diritto per svariati motivi. In primo luogo, l’imitazione del modello dell’iniziativa per l’attuazione avrebbe come conseguenza che se il Consiglio federale e il Parlamento non attuano un’iniziativa in maniera strettamente conforme agli obiettivi degli inizianti, bisognerà aspettarsi nuove iniziative per l’attuazione. In secondo luogo, l’approvazione dell’iniziativa per l’attuazione aumenterà verosimilmente le incertezze riguardo ai rapporti bilaterali tra la Svizzera e l’UE e comprometterà i colloqui in corso sull’attuazione dell’iniziativa popolare «Contro l’immigrazione di massa».
Tutto ciò genera incertezza giuridica. Lo Stato di diritto e la stabilità rivestono tuttavia un’importanza centrale per la nostra economia in quanto incoraggiano gli investimenti e rafforzano la piazza economica svizzera.
Conflitti con le garanzie dei diritti dell’uomo
L’automatismo interessa la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il Patto ONU II, poiché non permette più di valutare se l’espulsione rappresenta per lo straniero un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e familiare. Criteri quali la gravità del reato o la situazione familiare dell’interessato non possono più essere tenuti inconsiderazione.
Non sarebbe inoltre più possibile garantire il rispetto dei diritti dei minori previsti dalla Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo, la quale sancisce il principio secondo cui in tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza delle istituzioni pubbliche l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente (art. 3). L’espulsione di un genitore dalla Svizzera può, a seconda del Paese, anche implicare l’impossibilità d’intrattenere regolarmente rapporti personali con i figli.
L’approvazione dell’iniziativa per l’attuazione comporterebbe per la Svizzera un aumento del numero di condanne da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU). La Svizzera si troverebbe sotto pressione a livello internazionale e la sua politica in materia di diritti dell’uomo perderebbe credibilità.
In teoria, il Consiglio d’Europa potrebbe espellere la Svizzera. Una simile espulsione, che avrebbe l’effetto di una denuncia (art. 58 par. 3 CEDU), non è tuttavia mai stata pronunciata. Una denuncia su iniziativa propria non è un’opzione valida per il Consiglio federale. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo rappresenta una pietra miliare dei valori comuni europei e ha influito fortemente sulla definizione del catalogo dei diritti fondamentali della Costituzione federale del 1999.
Altre domande
La Costituzione federale obbliga il Parlamento a dichiarare un’iniziativa nulla in tutto o in parte se viola il principio dell’unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale (art. 139 cpv. 3 Cost.).
In origine l’iniziativa per l’attuazione conteneva una definizione esaustiva del «diritto internazionale cogente». Questa definizione era molto restrittiva e non corrispondeva pertanto né alla prassi delle autorità federali né a quella degli Stati. La Svizzera non può semplicemente ridefinire il diritto internazionale cogente. Non può definire in maniera esaustiva nella sua Costituzione che cosa è il diritto internazionale cogente, così come i Cantoni non possono liberamente determinare che cosa è il diritto federale. Se il Parlamento non avesse applicato l’obbligo costituzionale di dichiarare nulla l’iniziativa, avrebbe violato la volontà del Popolo e dei Cantoni, ovvero gli autori di questa regola.
Esempi di espulsione dalla Svizzera
Uno svedese che vive in Svizzera da molti anni sfreccia a 50 km/h in una zona con limite di velocità di 30 km/h. Il radar lo coglie sul fatto ed è condannato a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere. Cinque anni dopo ruba la bicicletta nel cortile del vicino. Il vicino lo denuncia e il giudice lo condanna a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere. Sarà espulso?
- Iniziativa per l’attuazione: è probabile che questo caso comporti l’espulsione dalla Svizzera per almeno cinque anni. La pena pecuniaria per eccesso di velocità (grave violazione delle norme della circolazione, art. 90 cpv. 2 LCStr) è considerata un precedente penale. Rubando la bicicletta nel cortile del vicino, lo svedese commette una «violazione di domicilio» (art. 186 CP) e un «furto» (art. 139 n. 1 CP). Dovrebbe pertanto essere espulso poiché si tratta di una combinazione di reati compresa nel secondo elenco di reati dell’iniziativa, come variante della cosiddetta effrazione.
- Attuazione dell’iniziativa espulsione: secondo l’elenco dei reati, sarebbe possibile l’espulsione per almeno cinque anni. Tuttavia il giudice può rinunciarvi, in presenza di un «grave caso di rigore personale» e se non prevale l’interesse pubblico all’espulsione.
Una giovane inglese, nata in Svizzera e ben integrata, scavalca il recinto di una fabbrica e disegna un graffito sul muro della fabbrica. Il padrone della fabbrica sporge denuncia e il procuratore condanna la giovane donna a una pena pecuniaria con la condizionale. Un anno prima la donna era stata condannata a una pena pecuniaria con la condizionale perché aveva guidato la macchina con la patente in prova scaduta. Sarà espulsa?
- Iniziativa per l’attuazione: è probabile che questo caso comporti l’espulsione per almeno cinque anni. La pena pecuniaria per guida senza autorizzazione (art. 95 cpv. 2 LCStr) è un precedente penale ai sensi dell’iniziativa. Lo scavalcamento del recinto è una «violazione di domicilio» (art. 186 CP) e il graffito sul muro un «danneggiamento» (art. 144 CP). Questa combinazione è contenuta nel secondo elenco di reati dell’iniziativa (variante dell’effrazione).
- Attuazione dell’iniziativa espulsione: questo caso non comporta l’espulsione dalla Svizzera perché questa variante dell’effrazione non è compresa nell’elenco di reati.
Dopo una festa, un tedesco guida in stato di ebrietà. Incappa in un controllo e dal test risulta un tasso alcolico dello 0,9 per mille. È condannato a una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere con la condizionale. Alcuni anni dopo insulta, dandogli dello «stronzo», un agente di polizia che lo vuole multare per sosta vietata. È condannato a una pena pecuniaria con la condizionale. Sarà espulso?
Questa caso non comporta l’espulsione né secondo l’iniziativa per l’attuazione né secondo la legislazione d’attuazione dell’iniziativa espulsione. La pena pecuniaria per guida di «un veicolo a motore in stato di ebrietà» (art. 91 cpv. 2 LCStr) è un precedente penale ai sensi dell’iniziativa, ma la fattispecie dell’"ingiuria" (art. 177 CP) non è compresa né negli elenchi di reati dell’iniziativa né in quello della legislazione d’attuazione dell’iniziativa espulsione.
Spinti dall’incoscienza giovanile, un giovane «secondo» e i suoi amici svizzeri scavalcano il recinto di una piscina pubblica all’aperto. Fanno irruzione nell’edicola della piscina rompendone la finestra e vi rubano alimentari, bevande e sigarette per uso proprio, nonché alcuni biglietti di lotteria. I giovani sono condannati a una pena pecuniaria1. Il giovane «secondo» sarà espulso?
- Iniziativa per l’attuazione: scavalcando il recinto, il «secondo» commette una «violazione di domicilio» (art. 186 CP), rompendo la finestra un «danneggiamento» (art. 144 CP) e rubando generi alimentari ecc. «un furto» (art. 139 CP). Il giovane dovrebbe lasciare la Svizzera per almeno dieci anni poiché questa combinazione di reati è prevista nel primo elenco di reati dell’iniziativa.
- Attuazione dell’iniziativa espulsione: in base all’elenco dei reati, è possibile l’espulsione per almeno cinque anni. Tuttavia il giudice può rinunciarvi in presenza di «un grave caso di rigore personale» e se non prevale l’interesse pubblico.
1 Osservazione: i fatti si fondano sulla decisione del 13 gen. 2016 del Tribunale federale, 6B_105/2015.
All’età di 19 anni un americano cresciuto in Svizzera vende cannabis di propria produzione a un amico che frequenta la stessa scuola professionale. È condannato a una pena pecuniaria con la condizionale. A 25 anni litiga con un altro uomo procurandogli un occhio tumefatto. Poiché l’uomo lo denuncia, l’americano è condannato mediante decreto d’accusa a una pena pecuniaria con la condizionale. Sarà espulso?
- Iniziativa per l’attuazione: è probabile che questo caso comporti l’espulsione per almeno cinque anni. La vendita di cannabis costituisce una violazione della legge sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 LStup). La pena pecuniaria è un precedente penale. La lesione semplice (art. 123 CP) è tra i reati che, in caso di pena precedente, comportano l’espulsione.
- Attuazione dell’iniziativa espulsione: nessuna espulsione, poiché la lesione semplice non figura nell’elenco di reati.
Un turco cresciuto e sposato in Svizzera assalta varie stazioni di servizio, minaccia il personale e ruba denaro, bevande alcoliche e sigarette. Il giudice lo condanna a una pena detentiva di due anni. Il turco sostiene di avere le sue radici in Svizzera e di non avere né famiglia né amici in Turchia. Sarà espulso?
- Iniziativa per l’attuazione: questo caso comporta l’espulsione dalla Svizzera per almeno dieci anni. La rapina (art. 140 CP) figura nel primo elenco di reati dell’iniziativa.
- Attuazione dell’iniziativa espulsione: è probabile l’espulsione dalla Svizzera per almeno cinque anni, poiché la rapina figura nell’elenco di reati. L’applicazione della clausola del caso di rigore è improbabile: nel caso di rapine gravi è infatti prevedibile che il giudice ritenga che l’interesse pubblico all’espulsione prevalga sull’interesse personale del turco di rimanere in Svizzera.
Un Autrichien met le feu à un cabanon en bois, qui est entièrement détruit par les flammes. Le tribunal le condamne à une peine privative de liberté. Sera-t-il expulsé ?
- Iniziativa per l’attuazione: dare fuoco al capanno è un «incendio intenzionale» (art. 221 CP). Poiché questa fattispecie figura nel secondo elenco di reati dell’iniziativa, è probabile che l’austriaco sarà espulso per cinque anni se è stato in precedenza condannato a una pena pecuniaria o detentiva per aver commesso un qualsivoglia crimine o delitto.
- Attuazione dell’iniziativa espulsione: questo caso comporta l’espulsione dalla Svizzera per almeno cinque anni, a prescindere da un precedente penale. È fatta salva la clausola dei casi di rigore.
Una donna portoghese che vive in Svizzera da parecchi anni sottace alle autorità fiscali un reddito da attività accessoria. L’autorità se ne accorge e la condanna a una multa per sottrazione d’imposta. Sarà espulsa?
Questo caso non comporta l’espulsione né secondo l’iniziativa per l’attuazione né secondo la legislazione d’attuazione dell’iniziativa espulsione. La sottrazione d’imposta (art. 175 LIFD) non figura negli elenchi di reati.
Per pagare meno tasse, un olandese che vive in Svizzera da dieci anni falsifica il proprio certificato di salario. È condannato a una pena pecuniaria per frode fiscale. Sarà espulso?
- Iniziativa per l’attuazione: questo caso non comporterebbe l’espulsione dalla Svizzera. La frode fiscale (art. 86 LFID) non figura negli elenchi di reati.
- Attuazione dell’iniziativa espulsione: è probabile che la frode fiscale comporti l’espulsione dalla Svizzera per almeno cinque anni, su riserva della clausola per i casi di rigore. La frode fiscale figura infatti nell’elenco di reati.
Un portoghese ben inserito in Svizzera depone il falso in giudizio per non incriminare ulteriormente un suo collega svizzero. Poiché ritira in tempo la sua falsa testimonianza è condannato soltanto a una piccola pena pecuniaria con la condizionale. Alcuni anni prima il portoghese era già stato condannato a una pena pecuniaria con la condizionale per avere usato una targa che non era destinata alla sua moto. Sarà espulso?
- Iniziativa per l’attuazione: è probabile che questo caso comporti l’espulsione per almeno cinque anni. La falsa deposizione in giudizio costituisce una «falsa testimonianza» (art. 307 CP). Questa fattispecie figura nel secondo elenco di reati dell’iniziativa. La condanna a una pena pecuniaria «per abuso della licenza e delle targhe» (art. 97 cpv. 1 SVG) è considerato un precedente penale ai sensi dell’iniziativa.
- Attuazione dell’iniziativa espulsione: questo caso non comporta l’espulsione dalla Svizzera poiché la fattispecie «falsa testimonianza» non figura nell’elenco di reati.
Info complementari
Spiegazioni
Link
- Iniziativa per l'attuazione (www.admin.ch)
- Testo dell’iniziativa: Decreto federale concernente l’iniziativa «Per l’attuazione dell’espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l’attuazione)» del 20 marzo 2015
- Attuazione dell’iniziativa espulsione: decreto federale del 20 marzo 2015
- Messaggio del Consiglio federale concernente l’iniziativa popolare "Per l’attuazione dell’espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l’attuazione)"
- Cronologia: Iniziativa popolare federale 'Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l'attuazione)'
- Iniziativa popolare 'per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)'
- Espulsione degli stranieri che commettono reati
- Modifica della legge federale sugli stranieri (LStr)
20 marzo 2025
Afghanistan: la SEM adegua la prassi in materia di asilo
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) adegua la prassi in materia di asilo e allontanamento per quanto riguarda l’Afghanistan: in determinate circostanze gli uomini soli la cui domanda d’asilo è stata respinta potranno nuovamente essere allontanati. La SEM infatti ritiene che, in alcuni casi, si possa legittimamente esigere il loro ritorno in patria.
21 giugno 2023
Aiuto finanziario della Confederazione ai centri cantonali di partenza
La Confederazione potrà sostenere finanziariamente i centri cantonali di partenza. Il 16 dicembre 2005 il Parlamento ha infatti adottato una pertinente modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) per attuare la quale è necessario inserire alcune disposizioni attuative nell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE). Nella seduta del 21 giugno 2023 il Consiglio federale ha avviato la consultazione sulle nuove disposizioni.
16 dicembre 2022
Consiglio federale contrario alla cavigliera elettronica nel diritto in materia di stranieri
Il Consiglio federale non intende creare alcuna base giuridica per l’introduzione della sorveglianza elettronica come alternativa alla carcerazione amministrativa nel diritto in materia di stranieri. Intende invece introdurre nella legge sugli stranieri e la loro integrazione una base giuridica per imporre l’obbligo di presenza. Lo ha deciso nella sua seduta del 16 dicembre 2022 sulla base del rapporto relativo all'introduzione della cavigliera elettronica nella legge sugli stranieri e la loro integrazione.
3 giugno 2022
Il Consiglio federale intende prorogare le disposizioni sul test COVID 19 in caso di rinvio coatto
Dal 2 ottobre 2021, le persone tenute a lasciare la Svizzera possono essere obbligate a effettuare un test COVID 19 se non è altrimenti possibile eseguire l’allontanamento. Molti Stati chiedono infatti tuttora un test COVID 19 negativo per riammettere le persone allontanate. Affinché i Cantoni possano continuare ad eseguire gli allontanamenti, nella riunione del 3 giugno 2022 il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla proroga di tale regola fino alla fine di giugno 2024.
18 maggio 2022
La Confederazione potrà sostenere finanziariamente i Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera
In Svizzera le autorità federali e cantonali devono poter fermare per un breve periodo le persone tenute a lasciare il Paese e sprovviste di un titolo di soggiorno, così da assicurarne la consegna alle autorità di uno Stato limitrofo in virtù di un accordo di riammissione. Inoltre, se il numero di attraversamenti illegali della frontiera è straordinariamente elevato, la Confederazione deve poter partecipare alle spese d'esercizio che sono soprattutto a carico dei Cantoni con centri di partenza in prossimità del confine. Questo è quanto ha deciso il Consiglio federale nella seduta del 18 maggio 2022. Il messaggio sulla modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) è sottoposto al Parlamento.
28 febbraio 2016
Respinta l’iniziativa per l’attuazione: reazione della consigliera federale Simonetta Sommaruga
Vale il testo parlato.
20 novembre 2013
Iniziativa per l’attuazione: dichiarazione della consigliera federale Simonetta Sommaruga
Vale il testo parlato.
26 giugno 2013
Attuazione dell’iniziativa espulsione: dichiarazione della consigliera federale Simonetta Sommaruga
Vale il testo parlato.
5 febbraio 2016
"Arena": L’iniziativa per l’attuazione aumenta la sicurezza?
SRF1, Arena: "L’iniziativa per l’attuazione sottopone al Popolo un elenco di reati in base al quale espellere gli stranieri criminali. Alcuni reati comportano l’espulsione automatica, altri soltanto se vi sono precedenti. È il modo di aumentare la sicurezza? O si mettono a rischio i principi della nostra democrazia?"
5 febbraio 2016
TeleD: La consigliera federale Simonetta Sommaruga sull’iniziativa per l’attuazione
Nell’intervista con l’emittente della Svizzera orientale, la consigliera federale Simonetta Sommaruga raccomanda un no all’iniziativa per l’attuazione.
1 febbraio 2016
"L’UDC gioca con carte truccate"
Aargauer Zeitung: "Il ministro di giustizia Simonetta Sommaruga si adopera per un „no“ il 28 febbraio – e accusa l’UDC di ricorrere a falsità."
1 febbraio 2016
"Sì alla fermezza, no all’ingiustizia"
Le Temps: "Un mese prima della votazione sull’iniziativa per l’attuazione, il ministro di giustizia Simonetta Sommaruga ribadisce: 'La Svizzera non denuncerà la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.'"
20 gennaio 2016
Nella trasmissione "Infrarouge", la consigliera federale Simonetta Sommaruga sostiene il "no" all’iniziativa per l’attuazione
RTS, Infrarouge: nella trasmissione Infrarouge, la consigliera federale Sommaruga illustra la posizione del Consiglio federale, che raccomanda di respingere l’iniziativa per l’attuazione su cui si vota il 28 febbraio. Sommaruga spiega che l’iniziativa è inumana – con il suo automatismo assoluto che tratta tutti gli stranieri come persone di seconda classe –, pregiudica la certezza giuridica e la stabilità della Svizzera. La sua accettazione renderebbe inoltre ancora più difficili le già complicate trattative con l’UE. Nella trasmissione la Consigliera federale ha discusso con sostenitori e avversari dell’iniziativa.