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Comunicato stampaPubblicato il 22 ottobre 2025

Le persone del settore dell’asilo potranno viaggiare all’estero soltanto in via eccezionale

Berna, 22.10.2025 — In futuro i richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione non potranno in linea di massima più viaggiare nel loro Paese di origine o di provenienza oppure in altri Stati. Secondo la volontà del Parlamento, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) potrà autorizzare tali viaggi soltanto in casi eccezionali. Le persone con statuto di protezione S provenienti dall’Ucraina sono escluse da questo divieto di massima. Nella seduta del 22 ottobre 2025 il Consiglio federale ha avviato la consultazione relativa alle corrispondenti modifiche d’ordinanza e a una regolamentazione speciale.

Il 17 dicembre 2021 le Camere federali hanno licenziato nuove disposizioni concernenti i viaggi all’estero di richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone con protezione provvisoria. Finora queste modifiche della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) non sono state poste in vigore.

Il motivo è l'attivazione dello statuto di protezione S da parte del Consiglio federale l'11 marzo 2022 e la contemporanea decisione di garantire la libertà di viaggio ai profughi provenienti dall’Ucraina. Dopo aver esaminato approfonditamente diverse varianti di soluzione, il 1° maggio 2024 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di elaborare un messaggio con una regolamentazione speciale per le persone con statuto di protezione S in vista dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni sui viaggi all’estero.

Precisazioni in diverse ordinanze

L’entrata in vigore delle nuove disposizioni sui viaggi all’estero di richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione richiede l’adeguamento di diverse ordinanze. Occorre ad esempio precisare i motivi personali particolari per i quali la SEM può autorizzare in via eccezionale le persone ammesse provvisoriamente o bisognose di protezione a intraprendere un viaggio in uno Stato che non sia quello di origine o di provenienza. Va inoltre precisato il momento in cui tali persone possono recarsi nel Paese di origine o di provenienza al fine di preparare la loro partenza autonoma e definitiva dalla Svizzera.

Eccezione per le persone bisognose di protezione provenienti dall’Ucraina

Le persone bisognose di protezione potranno comunque continuare a viaggiare all'estero. A tal fine, il Consiglio federale intende inserire un’eccezione nella LStrI e nella legge sull’asilo, limitando al contempo le possibilità di viaggio per i richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente e altre persone bisognose di protezione.

Questa regolamentazione speciale è applicabile fino all’abrogazione dello statuto S per le persone bisognose di protezione provenienti dall’Ucraina. Non si applica invece nel caso in cui lo statuto di protezione S viene riattivato in un secondo momento e in un altro contesto. Già l’8 ottobre 2025 il Consiglio federale ha tuttavia deciso che le persone con statuto di protezione S possono soggiornare in Ucraina per 15 giorni per semestre anziché, come finora, per 15 giorni per trimestre.

La procedura di consultazione relativa alle ordinanze d’esecuzione e alla regolamentazione speciale durerà fino al 5 febbraio 2026.

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