Il collegamento in rete delle banche dati della Confederazione e dei Cantoni richiede un attento coordinamento
Berna, 06.03.2026 — Per consentire alle autorità federali e cantonali un reciproco accesso alle proprie banche dati, le pertinenti basi giuridiche devono essere compatibili. Solo in questo modo è ammissibile l’utilizzo comune delle banche dati. Garantire un attento coordinamento della legislazione pertinente risulta quindi fondamentale. È quanto conclude il Consiglio federale in un rapporto del 6 marzo 2026. Entro la fine del 2026 il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) valuterà se integrare la guida alla legislazione sulla protezione dei dati con indicazioni al riguardo.
Sia la Confederazione che i Cantoni si concedono reciprocamente un accesso parziale alle banche dati che contengono dati personali. La banca dati contenente i numeri AVS, ad esempio, è gestita dalla Confederazione e, a determinate condizioni, è condivisa con le autorità cantonali; allo stesso tempo, i registri dello stato civile vengono alimentati anche con dati provenienti dai registri degli abitanti cantonali e comunali. Il collegamento in rete delle banche dati presenta diversi vantaggi: le autorità possono svolgere il loro lavoro più rapidamente e ridurre i costi. Inoltre, evita alla popolazione svizzera di dover fornire le stesse informazioni a diverse autorità.
Su incarico del Parlamento (postulato 19.4567 Flach), il Consiglio federale ha esaminato le sfide che comporta il collegamento in rete delle banche dati della Confederazione e dei Cantoni, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati. Mentre la Confederazione è tenuta a osservare la legge sulla protezione dei dati (LPD), i Cantoni, a seconda dell’attività svolta, sono soggetti al diritto federale o cantonale e, salvo poche eccezioni, applicano le disposizioni della propria legislazione in materia di protezione dei dati.
Affinché la Confederazione e i Cantoni possano utilizzare congiuntamente le loro banche dati e scambiarsi così i dati, le rispettive disposizioni non devono essere in contraddizione tra loro. Nel suo rapporto del 6 marzo 2026, il Consiglio federale giunge quindi alla conclusione che le autorità che intendono collegare in rete le loro banche dati devono armonizzare attentamente le loro procedure. Occorre quindi garantire già in ambito legislativo la coerenza tra le disposizioni sul collegamento delle banche dati e sulla protezione dei dati.
Per definire con la massima coerenza possibile le basi giuridiche pertinenti, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di verificare entro la fine del 2026 se sia opportuno integrare la guida alla legislazione sulla protezione dei dati (LPD) con indicazioni al riguardo. Tali precisazioni potrebbero fornire in particolare alle autorità federali e cantonali orientamenti per elaborare con modalità analoghe le basi giuridiche necessarie a collegare in rete le banche dati. Il Consiglio federale non ritiene invece necessario modificare o integrare la legge sulla protezione dei dati stessa.
Documenti
Datenschutz bei der Vernetzung von Datenbanken. Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 19.4567 Flach vom 20. Dezember 2019 / Interconnexion de banques de données au regard de la protection des données. Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 19.4567 Flach du 20 décembre 2019
(Questo documento non è disponibile in italiano)
Schlussbericht Studie Datenvernetzung zwischen Bund und Kantonen
(Questo documento non è disponibile in italiano)