Alcuni trattati internazionali prevedono svariate vie di trasmissione. Di norma l’UFG raccomanda la via più semplice e rapida (eventualmente anche la notificazione diretta per via postale). Sono presi in considerazione tutti i trattati (bilaterali e multilaterali) applicabili. La raccomandazione dell’UFG è data nello spazio fra le rubriche "Basi legali principali (RS / art.)" e “Osservazioni".
Nel diritto civile, nella misura in cui il paese interessato non abbia formulato alcuna riserva e abbia rinunciato a prevalersi del principio della reciprocità, in alternativa a tale via di trasmissione primaria, per notifiche è possibile procedere tramite le seguenti vie di trasmissione alternative, in base alla CLA65:
- Notificazione tramite la rappresentanza svizzera (via UFG) direttamente al destinatario (art. 8 CLA65). Quest’ultimo può rifiutare la ricezione, per esempio se non è allegata una traduzione. Questa via di trasmissione è sempre praticabile per i cittadini svizzeri. L’uso di misure coercitive è escluso.
Notificazione tramite la rappresentanza svizzera
CLA65, art. 8
Cittadini svizzeri
- Notifica diretta per via postale al destinatario per il tramite dell’autorità richiedente (Vedi dettagli nella rubrica corrispondente).
Notifica diretta per via postale
- Trasmissione diretta tra autorità giudiziarie (art. 10 lett. b CLA65): per determinare l’autorità direttamente competente per il luogo nel paese estero, l’atlante giudiziario europeo in materia civile può essere d’aiuto.
Trasmissione diretta tra autorità giudiziarie
RS 0.274.131, art. 10 lett. b (CLA65)
Atlante giudiziario europeo in materia civile
Le indicazioni elencano tutte le vie alternative possibili per questo paese. Per quanto concerne la traduzione e altre formalità per queste vie di trasmissione alternative di notifiche, di principio occorre osservare le riserve espresse dal paese interessato (iscrizione collegata a link: "osservare le riserve").
Ultima modifica 10.12.2020