Via di trasmissione giusta l’art. 10 lett. a CLA65

Via di trasmissione sussidiaria e alternativa giusta l’art. 10 lett. a CLA65 (notificazione diretta tramite la posta)

La Svizzera non ammette la notificazione diretta tramite la posta giusta l’articolo 10 lett. a della CLA65 (RS 0.274.131). In base al principio di reciprocità previsto all’articolo 21 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (RS 0.111), le autorità svizzere devono astenersi dal notificare degli atti a persone all’estero tramite delle vie che non sono ammesse in Svizzera (v. Linee direttive, I.C.5).

Lo Stato di destinazione può tuttavia rinunciare ad invocare il principio di reciprocità (v. Linee direttive, I.C.5 e II.D.1.2.2). Gli Stati presenti alla riunione della Commissione Speciale dell’Aia (ott./nov. 2003) hanno in questo senso dichiarato di non invocare il principio di reciprocità nei confronti di Stati che hanno formulato delle riserve giusta gli articoli 8 e 10 (cfr. n. 79 delle "Conclusions et Recommandations" di 2003). Si tratta degli Stati seguenti (cfr. però anche le riserve e dichiarazioni del Paese sotto il rinvio corrispondente):

  • Belgio, Bielorussia, Canada, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Irlanda, Israele, Italia, Kuwait, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia.
    (Elenco aggiornato l’8 gennaio 2019)

Conviene rilevare che gli Stati presenti alla riunione della Commissione Speciale dell’Aia (ott./nov. 2003) non hanno espresso un’opinione uniforme riguardante le esigenze relative alle traduzioni (cfr. n. 65 - 68 delle "Conclusions et Recommandations" di 2003 e la raccomandazione nel n. 31 delle "Conclusions et Recommandations" di 2009).

L’UFG raccomanda in casi di notificazioni secondo l’articolo 10 lett. a CLA65 di allegare una traduzione degli atti nella lingua dello Stato di destinazione, oppure di compilare almeno la parte "Elementi essenziali dell'atto" del formulario "domanda giusta CLA65" (p. 3 e 4) nella lingua dello Stato di destinazione e di allegarla alla domanda, per evitare problemi al momento del riconoscimento della decisione all'estero (cfr. Linee direttive, II.E.1.1; non sarà però necessario in ogni procedura svizzera domandare un riconoscimento all'estero della decisione resa). L’UFG non può tuttavia dare nessuna garanzia per quanto riguarda il riconoscimento di decisioni svizzere all’estero.

Il destinatario può rifiutare la ricezione, per esempio se non è stata allegata una traduzione. L’uso di misure coercitive è escluso.

Modo di procedere

E’ lasciato al giudizio dell’autorità richiedente svizzera se vuole scegliere la via postale normale, Raccomandata, Raccomandata + AR (Avviso di ricevimento) oppure ricorrere a una società concessionaria (DHL, FEDEX, ecc.).

 

Ultima modifica 09.07.2020

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