Attuazione dell’iniziativa espulsione: il Consiglio federale pone in consultazione due varianti

Berna, 23.05.2012 - In data odierna il Consiglio federale ha posto in consultazione due varianti per l’attuazione dell’iniziativa espulsione. Il Consiglio federale è a favore della prima variante, che applica l’automatismo dell’espulsione tenendo conto del principio della proporzionalità e della tutela dei diritti umani. La seconda variante prevede un catalogo molto ampio di reati ed è possibile che in singoli casi violi i diritti umani. Il Consiglio federale ha rinunciato all’elaborazione di una terza variante.

La variante 1, sostenuta dal Consiglio federale, prevede la (re-)introduzione dell'espulsione dal territorio svizzero nel Codice penale e nel Codice penale militare. Essa concretizza il catalogo di reati che, secondo le nuove disposizioni costituzionali, comportano automaticamente l'espulsione in caso di reati gravi a sfondo sessuale o violento, e lo integra con crimini gravi contro il patrimonio. Il giudice è in linea di massima obbligato a decretare l'espulsione se si tratta di un reato compreso nel catalogo e se infligge una pena detentiva superiore a sei mesi. È prevista un'eccezione soltanto nel caso in cui l'espulsione comporterebbe una grave violazione delle garanzie internazionali dei diritti umani. La pena minima permette di garantire che, di regola, l'automatismo non sia applicato nel caso di reati lievi. Per contro, i "turisti del crimine" e i recidivi sono espulsi per cinque anni anche in caso di pene lievi.

Variante 2 con ampio catalogo di reati

La variante 2 è stata proposta dai rappresentanti del comitato d'iniziativa in seno al gruppo di lavoro istituito dal DFGP. Anch'essa prevede la (re-)introduzione dell'espulsione penale. Il catalogo di reati della Costituzione è stato integrato soprattutto per quanto riguarda i reati violenti con crimini di poca gravità e delitti come, ad esempio, le lesioni semplici. Inoltre il giudice è tenuto a ordinare obbligatoriamente l'espulsione dal territorio svizzero a prescindere dalla pena effettivamente pronunciata, con la conseguenza che uno straniero andrebbe espulso anche per reati di poco conto o se il giudice rinuncia a una pena.

La variante 1 tiene conto della tutela internazionale dei diritti umani

L'espulsione secondo la variante 1 rispetta in ampia misura gli obblighi internazionali relativi ai diritti umani (soprattutto la CEDU e il PATTO ONU II). La variante 2, invece, non garantisce questo principio perché l'automatismo vale senza eccezione anche nel caso di reati meno gravi e a prescindere dalla situazione personale dell'interessato. Nessuna delle due varianti permette di rispettare appieno gli obblighi internazionali derivanti dall'Accordo di libera circolazione con l'UE (ALC). Il diritto dell'UE rilevante nell'ambito dell'ALC richiede infatti l'esame del singolo caso, il che non è sempre compatibile con le nuove disposizioni costituzionali. La variante 1 tiene meglio conto delle disposizioni dell'ALC rispetto alla variante 2, in quanto limita il catalogo di reati a crimini gravi, prevede una pena minima e considera le garanzie internazionali dei diritti umani in occasione della pronuncia dell'espulsione.

Per tali motivi il Consiglio federale si pronuncia a favore della variante 1.

Rinuncia a una terza variante

Il 25 aprile 2012 il Consiglio federale ha avuto un primo scambio di opinioni sull'attuazione dell'iniziativa espulsione prendendo atto delle due varianti proposte dal DFGP. Ha inoltre incaricato il DFGP di presentare per sommi capi una terza variante. Il 9 maggio 2012 il Consiglio federale ha preso atto degli aspetti principali della terza variante, decidendo di rinunciare ad approfondirla in quanto troppo distante dalla volontà del Popolo e troppo simile al controprogetto respinto da Popolo e Cantoni.


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Ultima modifica 30.01.2024

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